Omicidio stradale, ecco cosa prevede la nuova legge

Pubblicato il 29 Ottobre 2015 alle 14:29 Autore: Daniele Errera
omicidio stradale

Sull’omicidio stradale si volta pagina. Nuove innovazioni per quel che riguarda il codice della strada e, soprattutto, sulle morti sulle strade: si rischia fino a 18 anni di prigione. Gli anni di detenzione per omicidi stradali con presenza di alcool o droghe in corpo vanno dagli 8 ai 12.

Approvato proprio ieri dalla Camera dei Deputati, il reato di omicidio stradale dovrebbe essere disponibile alla fine dell’anno solare 2015. A meno che il Senato della Repubblica non dovesse cambiare qualche cavillo, il che farebbe rimbalzare di nuovo a Montecitorio la norma. Il relatore della Camera, la dem Alessia Morani, è tuttavia fiduciosa: “abbiamo discusso le modifiche con il relatore al Senato, il collega Cucca, per evitare un nuovo ping pong tra le due Camere”.

Cosa prevede la norma di omicidio stradale

Le fattispecie di omicidio stradale sono tre: le pene di detenzione possono contare da 5 anni fino a 18 anni, con l’aggiunta di revoca della patente da una a tre decadi (quest’ultima possibilità nel caso l’autista che ha provocato l’incidente non presti soccorso). Quindi va fatta una distinzione interna: la presenza di alcool o di droghe nelle vene, la guida pericolosa (ad esempio il passaggio nonostante il semaforo rosso). Poi, circa l’alcool, vi è un’ulteriore caratterizzazione: quanto alcool è permesso al fine di mitigare le pene? La soglia ‘fatale’ è 1,5 grammi per litro. Tra gli 0,8 e 1,5 si va dai 5 ai 10 anni di detenzione. In casi in cui l’omicidio stradale avvenga per via di un tasso maggiore del 1,5 grammo per litro, le pene crescono, si impennano: si va da 8 a 12 anni. Interessante è osservare come la guida sotto effetto di stupefacenti sia equiparata all’ultima fattispecie ed infatti corrisponde alle stesse pene. Per tutti gli altri casi, invece, si va da un minimo di 2 a 7 anni. In tutte e tre le possibilità vi è l’aggravante della fuga e mancato soccorso e l’attenuante nel caso in cui la vittima abbia ‘concorso’ all’avvenire dell’incidente. Ancora, la prescrizione: i termini della prescrizione sono raddoppiati e vi è l’obbligatorietà dell’arresto in flagranza nel caso più grave (ovvero alcool sopra la soglia del 1,5 e assunzione di droghe).

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Alessia Morani parla del testo approvato con 276 voti a favore, 20 contrari (Sel) e 101 astenuti (Forza Italia e Movimento 5 Stelle): “questa legge vuole avere una funzione di deterrenza e prevenzione: fanno più morti gli incidenti stradali delle armi da fuoco. Bisogna rendersi conto che alcune violazioni che qualcuno considera banali possono invece causare morti”. C’è poi chi nel Movimento 5 Stelle, come il deputato Vittorio Ferraresi, spiega la scelta dell’astensione grillina: “l’azione politica è giusta, ma l’ obiettivo di rendere giustizia alle vittime è centrato per metà e il testo presenta notevoli storture tecnico-giuridiche”. E come al solito, nel Pd si registrano spaccature: da una parte e dall’altra. Prima il renziano Roberto Giacchetti: “sono contrario al fatto di rispondere alla comprensibile ansia dei cittadini inventando nuovi reati. Gli strumenti per punire certi comportamenti ci sono già nel codice penale. E non credo che questa norma abbia un’ utilità come deterrente”. Dalla parte bersaniana, invece, parla Danilo Leva, che critica la norma: “questa legge è l’ ennesimo esempio di come, in campo penale, si cerchi di piegare il diritto a esigenze di consenso, sulla spinta di fatti di cronaca”. Sono casi isolati, sì. Ma sono comunque sintomo di una quiete che nel Partito Democratico non c’è e che, quindi, non dà per scontata l’approvazione completa del testo nel suo prossimo passaggio a Palazzo Madama.

 

L'autore: Daniele Errera

Nato a Roma classe 1989. Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali con la tesi "Dal Pds al Pd: evoluzione dell'organizzazione interna". Appassionato di politica, ha ricoperto vari ruoli nel Partito Democratico e nei Giovani Democratici. E' attivo nell'associazionismo territoriale.
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