Congresso Partito Democratico: cosa prevede lo Statuto? Le regole per l’elezione del Segretario

Pubblicato il 18 Febbraio 2017 alle 14:35 Autore: Camilla Ferrandi
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Congresso Partito Democratico: cosa prevede lo Statuto? Le regole per l’elezione del Segretario

Si svolge oggi, domenica 19 febbraio, a Roma, presso l’Hotel Parco dei Principi, dalle ore 10.00, l’Assemblea nazionale del Partito Democratico. In questa sede, l’attuale segretario, Matteo Renzi, dovrebbe annunciare le proprie dimissioni, come emerso dalla direzione del partito di lunedì scorso.

Se Renzi si dimetterà, il Congresso del Pd sarà indetto per primavera. Ma vediamo più da vicino cosa prevede lo Statuto del partito, perché è dalle regole che dobbiamo partire, necessariamente.

Congresso Partito Democratico: cosa prevede lo Statuto? Le regole per l’elezione del Segretario

In base all’art. 5 del regolamento in questione, il mandato di Segretario nazionale del partito, insieme a quello di componente della Assemblea nazionale, dura quattro anni. Renzi, dunque, concluderebbe “naturalmente” il proprio mandato a dicembre 2017, visto che è stato eletto segretario l’8 dicembre 2013.

Al comma 2, l’articolo 5 dello Statuto stabilisce che “il Presidente dell’Assemblea nazionale (in questo momento Matteo Orfini) indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica”, ovvero, non prima del prossimo 8 giugno.

Tuttavia, sono previsti due casi in cui il Congresso può essere anticipato. Il primo è rappresentato dalle dimissioni del segretario (art. 3, c. 2 dello Statuto). Il secondo dalla “sfiducia” da parte dell’Assemblea nazionale al segretario con mozione motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero 501 membri, essendo essa costituita da 1000 (art. 4, c. 7 dello Statuto). A entrambi consegue lo scioglimento anticipato dell’Assemblea. Quando ricorrono i due casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea, si legge sempre al comma 2 dell’articolo 5, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

In base all’art. 9, le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale Regolamento stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale (prima fase del procedimento elettorale, nella quale vengono scelti i candidati alla segreteria), nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico – programmatiche proposte dai candidati a Segretario.

Inoltre, il medesimo definisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto, la regolarità dello scrutinio e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale (quest’ultima, conclusione della prima fase del procedimento elettorale). A quanto detto dallo stesso Renzi in più interviste, il Regolamento dovrebbe rimanere invariato rispetto a quello del 2013, tranne, ovviamente, nelle parti riguardanti i tempi di svolgimento delle varie articolazioni del Congresso.

Passando ai candidati segretario, lo Statuto (art. 9, c. 4) stabilisce che, per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni. Risultano ammessi all’elezione del Segretario nazionale (seconda fase del procedimento elettorale) i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti, purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome (art. 9, c. 6).

Per quanto riguarda gli elettori, “per elettori/elettrici si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori” recita l’articolo 2, comma 3, dello Statuto. Solitamente, all’elettore è richiesto un contributo di 2 euro (il contributo, “di entità minima”, è richiamato direttamente dallo Statuto, all’art. 9, c. 8), ma l’entità minima è decretata dal Regolamento, dunque è potenzialmente variabile.

È proclamato eletto Segretario il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea nazionale. Qualora nessuno dei tre candidati raggiunga il cinquanta per cento più uno dei componenti dell’Assemblea a lui collegati, il Presidente di quest’ultima indice, nella medesima seduta, un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea. Segue la proclamazione a Segretario del candidato che ottiene, nel ballottaggio, il maggior numero di voti validamente espressi.

L'autore: Camilla Ferrandi

Nata nel 1989 a Grosseto. Laureata magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali presso la Cesare Alfieri di Firenze e con un Master in Istituzioni Parlamentari per consulenti d'assemblea conseguito a La Sapienza. Appassionata di politica interna, collaboro con Termometro Politico dal 2016.
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