Conto corrente e libretto postale: come si calcola il bollo e differenze

Pubblicato il 8 Aprile 2019 alle 06:06 Autore: Daniele Sforza

Come si calcola l’imposta di bollo su conto corrente e libretto bancario e postale? Ecco le principali differenze e le informazioni utili a riguardo.

Conto corrente e libretto postale: imposta di bollo
Conto corrente e libretto postale: come si calcola il bollo e differenze

Libretto postale e conto corrente le differenze


Con il Decreto Salva Italia del 2012 è stata applicata una imposta di bollo sul conto corrente e sul libretto di risparmio postale. Tuttavia l’importo è differente in base ad alcune variabili, che possono tradursi nello stato della persona (fisica o giuridica), nel numero di conti intestati e nella giacenza media. Ma andiamo a vedere se ci sono differenze e come calcolare l’imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio.

Conto corrente: imposta di bollo, importo e come cambia

L’imposta di bollo sul conto corrente ammonta a 34,2 o 100 euro annui. Il primo importo riguarda le persone fisiche a cui è intestato il conto. Il secondo importo si riferisce invece a tutti quei soggetti diversi dalla persone fisiche. La giacenza media sul conto deve essere superiore a 5.000 euro per le persone fisiche, mentre per le persone giuridiche la giacenza non è quantificata.

L’imposta di bollo sul conto corrente è applicata quando viene emesso l’estratto conto o il rendiconto e quindi dipende prevalentemente dalle tempistiche dell’istituto di credito; che può avere cadenza trimestrale, semestrale o annuale. Generalmente il rendiconto annuale viene inviato il 31 dicembre di ogni anno e dall’estratto conto inviato si può vedere l’addebito per l’imposta di bollo. Nei casi in cui il conto venga aperto o chiuso durante l’anno, l’imposta di bollo viene parametrata in base ai mesi di apertura del conto.

Inoltre, qualora un soggetto possieda più conti correnti in una banca, la giacenza considerata sarà su tutti i conti. Mettiamo quindi che la giacenza in un conto è di 3.000 euro e parimenti in un altro. In base alla normativa vigente, l’imposta di bollo andrà applicata comunque perché il totale delle giacenze è di 6.000 euro. In parole povere, non va contata la giacenza singola, ma la somma delle giacenze. Differente il discorso se i conti sono aperti in banche diverse. In questo caso, considerando l’esempio sopra riportato, l’imposta di bollo non sarà applicata perché le giacenze presenti nei due conti, appartenenti ciascuno a due banche diverse, non sarà sommata.

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Libretto postale: imposta di bollo, importo e come cambia

La stessa imposta sarà applicata ugualmente sui libretti di risparmio, che essi siano bancari o postali poco importa. Per quanto riguarda strettamente il libretto postale, Poste Italiane informa quanto segue. “Nessuna spesa o commissione è dovuta per l’apertura, la gestione e l’estinzione del Libretto. È prevista l’applicazione di oneri fiscali secondo quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia”.

L’importo sopraccitato riguarda anche i libretti di risparmio. Vale a dire 32,4 euro le persone fisiche e 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche qui conta l’ammontare della giacenza, che dovrà essere superiore a 5.000 euro per le persone fisiche affinché venga applicato il bollo; mentre le persone giuridiche dovranno pagare l’imposta a prescindere dal saldo presente sul libretto.

Anche qui ci viene comunque in soccorso la guida di Poste Italiane in merito. “Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando la giacenza media complessiva dei Libretti con la medesima intestazione o cointestazione, rapportato al periodo rendicontato, non supera 5.000,00 euro. Nell’ipotesi di superamento della suddetta soglia, l’imposta è dovuta con riferimento a ciascun Libretto nella misura annua pari a 34,20 euro, se il cliente è persona fisica. Se invece il cliente è persona giuridica, l’imposta annua è pari a 100,00 euro, indipendentemente dal saldo del Libretto”.

Inoltre, in caso di chiusura del libretto nel corso dell’anno, l’imposta eventualmente dovuta sarà applicata alla data di cessazione dello stesso e quindi rapportata al periodo rendicontato.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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