Tfr e Tfs in busta paga aboliti, quanto spetta ora. La circolare Inps

Pubblicato il 16 Luglio 2018 alle 23:25 Autore: Daniele Sforza
Tfr e Tfs in busta paga addio: messaggio Inps

Tfr e Tfs in busta paga aboliti, quanto spetta ora. La circolare Inps.

Tfr in busta paga abolito, come funziona da luglio


Il Tfr e il Tfs in busta paga? Aboliti. La novità, inclusa nella Legge di Stabilità 2015, è terminata lo scorso 30 giugno 2018. Ricordiamo che era in regime sperimentale, ma la soluzione non sembra aver riscosso molto credito tra i possibili fruitori. Potevano richiedere il Tfr/Tfs anticipato in busta paga i lavoratori dipendenti del settore privato, fatta eccezione per i lavoratori domestici e gli operai agricoli. Per ottenere il beneficio bisognava essere dipendenti da almeno 6 mesi. La richiesta trasformava così il trattamento di fine rapporto nella quota integrativa della retribuzione Qu.I.R. In più, recenti analisi hanno sottolineato come chi non abbia fatto richiesta di Tfr anticipato abbia guadagnato di più dalla liquidazione rispetto a chi ha preferito “spalmarlo” in busta paga.

Trattamento di fine rapporto e di fine servizio: aumento del 2,5%, sentenza a ottobre.

Tfr e Tfs in busta paga aboliti: le ultime notizie

Con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018 l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sul regime attuale, tornato dunque alla normalità dopo la fase sperimentale durata fino al 30 giugno 2018. “Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative, a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti a erogare in busta paga la quota maturanda di Tfr per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta”. Questo è quanto si legge nella nota.

Quindi adesso cosa accade? In breve, i datori di lavoro interessati non saranno più tenuti a rispettar gli obblighi informativi e contributivi contenuti nella circolare n. 82/2015. Tuttavia, si legge, i datori di lavoro che hanno avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l’elemento fino alla liquidazione in busta paga della quota di Tfr maturata nel periodo di paga giugno 2018; ovvero fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018. Pertanto i datori di lavoro dovranno procedere al ripristino dell’assetto previgente all’entrata in vigore della Legge che determinava la possibilità di richiedere il Tfr in busta paga. E adeguarsi ai relativi obblighi informativi e finanziari così elencati:

  • Accantonamento in azienda;
  • Versamento al Fondo di tesoreria;
  • Versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione.

Pertanto, come riporta anche La Legge per Tutti, “le misure compensative previste per i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R., come gli sgravi contributivi, si azzerano. E devono essere escluse dalle modalità di calcolo delle retribuzioni dai programmi gestionali”. In caso l’azienda abbia beneficiato di agevolazioni per finanziamenti al Tfr in busta paga, bisognerà restituire la disponibilità usata con i relativi interessi rimborsandola in una unica soluzione entro il 30 ottobre 2018. A meno che non si sia verificata l’estinzione anticipata o il finanziamento sia stato interrotto. Ecco il messaggio Inps in pdf.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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