Visita fiscale Inps: esenzione tabella A, chi non va controllato

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:21 Autore: Daniele Sforza

In merito alla visita fiscale Inps, il decreto n. 206/2017 pone in essere alcune esclusioni. Tra queste spicca l’esenzione per le categorie della tabella A.

Visita fiscale Inps: esenzioni tabella A
Visita fiscale Inps: esenzione tabella A, chi non va controllato

Esenzione visita fiscale Inps: tabella A


Parlando di visita fiscale Inps, ci sono alcuni esclusioni dall’obbligo di reperibilità da prendere in considerazione. Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso. La causa in questione che comporta l’assenza dei dipendenti dalle fasce di reperibilità e dunque li esonera dall’obbligo della visita fiscale durante l’orario di reperibilità è la seguente.

Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

Assenza ingiustificata con lavoratore a casa. La sentenza.

Visita fiscale Inps: esenzione tabella A e patologie tabella E

Quest’ultima è la seconda causa che comporta l’esonero dall’obbligo di reperibilità assieme alle patologie gravi richiedenti terapie salvavita; nonché agli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Come riporta Orizzonte Scuola, nel caso sopra riportato, “la visita fiscale non può essere disposta per il dipendente che produce a scuola la documentazione della causa di servizio; e se la scuola si accerta che tale causa rientri nella tabella A, ma solo nelle prime tre categorie”. In tutti gli altri casi, insomma, si può disporre la visita fiscale Inps.

Per consultare le prime tre categorie della Tabella A e le patologie che rientrano nella Tabella E del DPR di riferimento vi rimandiamo a questo collegamento, ovvero il testo del decreto stesso (da pagina 16 in poi). Tra queste rientrano comunque deformazioni gravi; mancanza di arti; patologie che alterano le funzioni vitali degli organismi; malattia con conseguenze gravi; alterazioni delle facoltà mentali.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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