Pensione anticipata e assegno di invalidità, chi è escluso dalla misura

Pubblicato il 2 Novembre 2018 alle 06:34 Autore: Daniele Sforza
Pensione anticipata e assegno di invalidità

Pensione anticipata e assegno di invalidità, chi è escluso dalla misura

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Assegno di invalidità e pensione anticipata: un connubio incompatibile, una conversione impossibile, fatta qualche eccezione rara. L’assegno ordinario di invalidità infatti si converte definitivamente in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti. I problemi potrebbero però sopraggiungere a chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità e si trova nella condizione di non poter aderire al regime di pensione anticipata, semplicemente perché non ha i requisiti attuali. Ci si attende molto in tema di pensioni dal questo governo, ma la realtà è che la prova dei fatti si avrà solo nella prossima Legge di Bilancio. Nel frattempo andiamo a fornire qualche informazione utile sul binomio pensione anticipata e assegno di invalidità.

Pensione anticipata: quando l’assegno di invalidità diventa pensione di vecchiaia

Chi percepisce un assegno di invalidità non può dare domanda per la pensione anticipata. Su tale argomento bisognare fare riferimento alla circolare Inps n. 289/1991 e a sua volta alla Legge n. 222/84, articolo 1, comma 10; qui si prevede infatti la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, mentre nella circolare del 1991 si forniscono alcuni chiarimenti legati alla possibile estensione dell’assegno alla pensione di anzianità.

“La Legge n. 222/1984 ha previsto la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e non anche in pensione di anzianità”. Questo è quanto si legge nella circolare del 1991. In questa si precisa anche che l’assegno d’invalidità ha natura di prestazione pensionistica, e in particolare si configura come prestazione a termine; essendo riconosciuto “per un periodo di tre anni” e risultando “confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell’assegno”, previo mantenimento dei requisiti. Non sono invece riconosciute altre cause di cessazione dal diritto all’assegno di invalidità se non il mancato rinnovo al termine del triennio. Quindi, “una volta riconosciuto l’assegno di invalidità la posizione di diritto soggettivo resta consolidata. E il soggetto interessato non può rinunciare o dismettere a sua scelta il trattamento di pensione acquisito. Pertanto la domanda di pensione di anzianità presentata dal titolare di assegno di invalidità nel corso del triennio di godimento non può essere accolta”. Il rifiuto dell’assegno di invalidità può avvenire quindi solo per mancato rinnovo o cessazione della condizione di invalidità, ma entro le prime tre volte del riconoscimento, dopo le quali diventa automatico e quindi irrinunciabile.

Pensione anticipata e assegno di invalidità: quando è possibile

Come abbiamo precisato sopra, assegno di invalidità e pensione anticipata e di vecchiaia non sono cumulabili. Solo nel caso in cui il soggetto abbia raggiunto i requisiti della pensione di anzianità e sia giunto al termine di un triennio dell’assegno di invalidità, può non rinnovare il regime di quest’ultimo per aderire a quello della pensione anticipata. Ma dal 1° gennaio 2019 i requisiti per accedere alla pensione anticipata ammonteranno a 43 anni e 3 mesi di contributi (1 anno in meno per le donne).

Un altro caso è quello della pensione di vecchiaia anticipata, che spetta solo ai lavoratori dipendenti del settore privato che possiedono una percentuale di invalidità di almeno l’80%; e abbiano 60 anni e 7 mesi (o 5 anni in meno per le donne). Tuttavia, per farsi riconoscere la pensione di vecchiaia, occorrerà un accertamento della commissione medica Inps.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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