Visita fiscale Inps: esonero per patologie, medico di base può negarlo

Pubblicato il 10 Aprile 2019 alle 06:33 Autore: Daniele Sforza

In merito alla visita fiscale Inps, e più in particolare all’esonero per patologie, quali sono i poteri e i doveri del medico di base? Facciamo chiarezza.

Visita fiscale Inps: esonero per patologie, medico può negarlo
Visita fiscale Inps: esonero per patologie, medico di base può negarlo

Patologie visita fiscale ed esonero 2019


Nei riguardi di un corretto svolgimento della visita fiscale Inps, ci si chiede quali siano i poteri e i doveri del medico di base. Colui il quale, di fatto, può garantire l’esonero dalla visita fiscale stessa per i suoi pazienti, in base a determinate patologie. Va detto che il medico di base ha la possibilità di esonerare i pazienti a seconda dei disturbi da cui è affetto, ma può anche negare l’esonero. Il medico di base ha a tutti gli effetti le funzioni di un pubblico ufficiale. E, nel rispetto del ruolo, deve adempiere a determinati obblighi previsti dalla Legge.
Infatti, come pubblico ufficiale e seguendo le linee guida dell’Inps, il medico di base è tenuto a verificare e accertare la veridicità dei fatti. L’omissione o l’alterazione di dichiarazioni potrebbe quindi comportare conseguenze importanti sotto l’aspetto penale e amministrativo. In breve, qualora il medico di base non ritenga la patologia del soggetto passibile di esonero dalla visita fiscale Inps, ha tutto il diritto di negarlo.

Visita fiscale Inps: il pubblico ufficiale nel Codice Penale

Sul ruolo del medico come pubblico ufficiale è intervenuta sovente la Corte di Cassazione con alcune sentenze. La definizione di pubblico ufficiale si può trovare nel Codice Penale, articolo 357. “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. E caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. Tale riferimento normativo esplica bene come nella definizione di pubblico ufficiale rientri sostanzialmente l’attività svolta e i poteri attribuiti. Piuttosto che la figura o il ruolo della persona dell’ente che esercita tali poteri.
A chiarire ulteriormente il concetto vanno presi in considerazione gli articoli 358 e 359 del Codice Penale. Il primo afferma quanto segue: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione; ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima. E con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Passiamo quindi all’articolo 359. Qui si definiscono le persone che esercitano un servizio di pubblica necessità le seguenti figure.

  • I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie; o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi.
  • I privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

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Visita fiscale Inps: il medico come pubblico ufficiale

Dagli articoli del Codice Penale alle sentenze della Corte di Cassazione il passo è breve. Queste ultime vengono prese a riferimento anche dall’Inps nelle sue linee guida. Infatti, l’Istituto precisa che “il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta non la malattia; ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata. Come anche ribadito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità penale afferma che ‘risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato’”.
Di seguito l’Inps chiarisce ulteriormente che “il certificato rappresenta un’attestazione redatta da un medico con funzioni di pubblico ufficiale. E costituisce, ai fini previdenziali, una domanda del lavoratore di prestazioni per malattia”.
L’Inps ricorda infine che sono previsti dei casi in cui il lavoratore del settore privato può essere esonerato dall’obbligo di garantire la reperibilità nelle fasce orarie 10-12 e 17-19. Ciò avviene per eventi di malattia correlati a patologie gravi richiedenti terapie salvavita – e attestati da apposita documentazione; nonché stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. In queste eventualità il medico curante deve valorizzare lo specifico campo agevolazioni del certificato telematico scegliendo una delle due cause sopraccitate. E quindi attestare esplicitamente “l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità”.
Concludendo, il medico di base avente le funzioni di pubblico ufficiale, può e deve negare l’esonero dalla visita fiscale Inps qualora non ritenga la patologia del paziente soggetta a esso.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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