Esterometro 2019: importo, requisiti e chi rischia i controlli

Pubblicato il 24 Ottobre 2018 alle 06:33 Autore: Guglielmo Sano
esterometro 2019

Esterometro 2019: importo, requisiti e chi rischia i controlli

In cosa consiste l’esterometro nel 2019


Si avvicina il primo gennaio 2019, giorno in cui sparirà lo spesometro e farà il suo esordio un nuovo strumento fiscale: l’esterometro. Così recita, appunto, l’apposito documento licenziato dalla Camera il 4 ottobre: “La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 2017, commi 909-928) dal 1° gennaio 2019 introduce la fatturazione elettronica nei rapporti tra privati (disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e contestualmente abroga, a decorrere dalla stessa data, lo spesometro”.

Per ricapitolare, in parallelo all’abrogazione dello spesometro, come si diceva, il provvedimento dispone per i titolari di Partita Iva l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate: “i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”. Ciò dovrà avvenire, poi si precisa, “entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso; ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Esterometro 2019: importo, requisiti e chi rischia i controlli

In pratica, tutti i titolari di Partita Iva che risiedono o comunque permangono sul territorio nazionale avranno l’obbligo di trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere, cioè quelle effettuate e ricevute all’Estero. Da precisare, però, che tale comunicazione – via telematica – dovrà avvenire solo nel caso non vi siano fatture elettroniche o documenti doganali comprovanti l’operazione condotta al di fuori dei confini italiani.

Cosa succede in caso di violazione di tale regolamento? In caso di trasgressione, cioè in caso di omissione dei dati o errori, prevista una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura; stabilito un limite alla sanzione pari a mille euro per trimestre. Se il trasgressore provvede a rimandare i dati corretti entro 15 giorni dalla contestazione, allora, la sanzione viene ridotta alla metà dell’importo, ossia 500 euro. Stessa cosa se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza prestabilita.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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