Indennità di accompagnamento Inps e cancro: requisiti e quanti arretrati

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:00 Autore: Guglielmo Sano

Anche in caso di malattia oncologica è possibile fare richiesta per l’indennità di accompagnamento; le condizioni, d’altra parte, sono sempre le stesse

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Gli invalidi al 100% hanno diritto all’ indennità di accompagnamento, cioè dello strumento di protezione sociale indirizzato agli invalidi che non riescono a camminare o comunque a svolgere le normali attività quotidiane senza l’ aiuto di un’ altra persona. In presenza di una tale situazione è concessa a prescindere dall’ età e dal reddito.

L’ importo di tale indennità, nel 2018, è pari a poco più di 512 euro al mese; da segnalare che la somma è esente dal pagamento dell’Irpef. Con il primo assegno, però, l’ ente previdenziale corrisponde anche gli arretrati e gli interessi a essi collegati.

Per farne richiesta bisogna inoltrare la domanda all’Inps, tramite il portale online dell’ ente previdenziale, allegando la documentazione utile ad attestare lo stato di invalidità. In pratica, un certificato medico in cui si evidenzi la necessità di assistenza continua o di necessità di ausilio per deambulare del richiedente. Una commissione medica poi esaminerà la richiesta: in caso di approvazione disporrà l’ erogazione dell’ indennità, nella maggior parte dei casi, a partire dal mese successivo alla richiesta.

Indennità di accompagnamento e malattia oncologica

L’ introduzione dell’ indennità di accompagnamento nel nostro ordinamento è stata determinata dalla necessità di diminuire la spesa sociale ovvero di assicurare a una platea più ampia possibile un’ assistenza dignitosa. Si vuole così favorire l’assistenza domiciliare dell’invalido, in primo luogo sostenendone il nucleo famigliare evitando il ricovero in ospedale. Inoltre si solleva lo Stato da oneri e costi molto più gravosi della concessione, appunto, dell’ indennità.

Anche in caso di malattia oncologica è possibile fare richiesta per l’ indennità di accompagnamento: le condizioni sono sempre le stesse. Innanzitutto, deve essere certificata la necessità di un’ assistenza continuativa per lo svolgimento dei più comuni atti quotidiani. Inoltre, in base a sentenza della Cassazione, lo stato debilitante dovuto a chemio o radioterapia può determinare la concessione dell’ indennità, non importa se la terapia dura per un periodo limitato.

Infine, da segnalare che, in caso di ricovero gratuito presso una struttura pubblica, l’ erogazione dell’ indennità deve essere sospesa. Toccherà al beneficiario comunicare l’ avvenuto ricovero all’ Inps.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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