Visita fiscale Inps: nessun esonero col codice E, il comunicato

Pubblicato il 10 Aprile 2019 alle 06:32 Autore: Daniele Sforza

Il codice E comporta l’esonero dalla visita fiscale Inps? La risposta è negativa. Lo chiarisce l’Inps con un apposito comunicato.

Visita fiscale Inps: nessun esonero col codice E, il comunicato
Visita fiscale Inps: nessun esonero col codice E, il comunicato

Esonero codice E, le info dell’ Inps


In merito alla visita fiscale Inps, l’Istituto ha fornito chiarimenti ufficiali riguardo l’esonero previsto dal codice E. Infatti, stando a quanto si apprende dal sito dell’Inps, numerosi lavoratori, dopo aver letto alcune notizie sul web, starebbero chiedendo ai propri medici curanti di inserire il codice E sui certificati medici. Motivo? Allo scopo di essere esonerati dal controllo medico. Tuttavia l’Inps ha tenuto a precisare che l’inserimento del codice E sul certificato medico non comporta nessun esonero dalla visita fiscale Inps. Le norme a riguardo, peraltro, determinano l’esonero non dalla visita, bensì dalla reperibilità. Pertanto “il controllo concordato è sempre possibile”.

Visita fiscale Inps: esonero reperibilità, cosa deve fare il medico

L’Istituto ricorda poi quali sono le cause che comportano l’esonero dall’ obbligo di rispettare le fasce di reperibilità. In tal senso, il medico di base ha la possibilità di applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti.
Per quanto riguarda i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati le cause sono le seguenti.

  • Patologie gravi richiedenti terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Per i dipendenti pubblici, oltre alle cause sopraccitate e valide per i lavoratori dipendenti privati, si aggiunge anche la seguente.

  • Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ ascrivibilità della menomazione unica o plurima delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella tabella E dello stesso decreto.

In tali casi, si legge nel messaggio Inps, la segnalazione del medico curante deve essere apposta al momento di redigere il certificato medico e non dopo. Proprio perché l’esonero riguarda la reperibilità, non il controllo.

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Visita fiscale Inps: codice E, chiarimenti

L’Inps conclude il suo comunicato chiarendo più nello specifico la valenza del codice E. Stesso codice a cui già si fa riferimento nel messaggio n. 4752/2015 dell’Istituto. “Si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici Inps durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime”.
L’inserimento del codice E sul certificato non andrà quindi a produrre nessun effetto di esonero. Né dal controllo né dalla reperibilità. Resterà invece possibile la predisposizione di visite fiscali a domicilio sia a cura dei datori di lavoro, sia d’ufficio.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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