Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, quando scatta la cancellazione

Pubblicato il 24 Marzo 2019 alle 06:27 Autore: Guglielmo Sano

Personale Ata: non solo per scorrimento, è possibile vedersi depennati dagli elenchi in seguito all’accertamento di una dichiarazione mendace

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Personale Ata 2018: graduatoria I e III fascia, quando scatta la cancellazione

Cancellazione graduatoria I e III fascia, quando avviene


In generale, quando si procede all’ inserimento di un membro del Personale Ata nelle graduatorie permanenti utili per l’ immissioni in ruolo – dunque, quest’ ultimo passa nella prima fascia delle graduatorie di circolo o istituto – si procede anche alla cancellazione dello stesso dalla terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto relative al medesimo profilo.

Personale Ata: cancellazione solo per lo stesso profilo

Stesso meccanismo è applicato anche sulle graduatorie provinciali ad esaurimento o sugli elenchi provinciali per le supplenze. Infatti, se un lavoratore Ata passa alle graduatorie permanenti per l’ immissione in ruolo non comparirà più nelle graduatorie di seconda o terza fascia in cui risulta inserito. Ciò, però, soltanto per il profilo per cui si richiede l’ inserimento in prima fascia.

Quindi, un lavoratore Ata rimarrà inserito nella terza fascia di tutti i profili per cui non richiederà l’ inserimento in prima fascia. Insomma, si può essere in prima fascia per un determinato tipo di ruolo e, contemporaneamente, continuare a essere inseriti in terza fascia per altri tipi di ruolo.

Detto questo, è chiaro che una volta immessi in ruolo si verrà cancellati dalle graduatorie permanenti per il ruolo per cui è scattata l’ assunzione. Tuttavia, si rimarrà inseriti nelle graduatorie a scorrimento degli altri ruoli per cui si era eventualmente fatta richiesta.

Personale Ata: cancellazione in caso di falso

Al di là dei casi di cancellazione dovuti al normale avvicendarsi dei lavoratori nelle graduatorie, è possibile vedersi depennati dagli elenchi in seguito all’ accertamento di una dichiarazione mendace al momento della richiesta di iscrizione. Inoltre, il depennamento avviene anche nel caso in cui risulti appurata l’ irregolarità di conseguimento di un titolo valido a guadagnare punteggio in graduatoria.

Da sottolineare che gli istituti scolastici possono disporre in qualsiasi momento dei controlli in merito al possesso dei requisiti di ammissione e al punteggio. In caso di irregolarità, si decade dalle graduatorie, il contratto viene risolto e il servizio prestato non avrà valore giuridico. Infine, si procederà alla segnalazione all’ autorità giudiziaria perché verifichi sulla presenza o meno di fatti penalmente rilevanti.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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