Indennità di accompagnamento Inps: revoca illegittima, in che caso. La sentenza

Pubblicato il 9 Aprile 2019 alle 06:00 Autore: Guglielmo Sano

Indennità di accompagnamento: l’Inps può richiedere una visita di controllo per la verifica dei requisiti. Cosa succede in caso di mancata presentazione?

Indennità di accompagnamento
Indennità di accompagnamento Inps: revoca illegittima, in che caso. La sentenza

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Indennità di accompagnamento Inps: revoca illegittima, caso e sentenza

L’ indennità di accompagnamento è una prestazione erogata – su richiesta – dall’Inps; è indirizzata agli invalidi totali (100%) che non sono in grado di deambulare in modo autonomo o a cui serve assistenza per svolgere le più comuni azioni quotidiane. Da sottolineare che concessione dell’ indennità è vincolata alla residenza sul territorio italiano ma non è regolata in base a criteri anagrafici o di reddito. Presentata la domanda, quindi, accertato il possesso dei requisiti, al beneficiario spetteranno 12 mensilità; per il 2018, l’ assegno mensile relativo a tale indennità è pari a circa 516 euro. Tuttavia, è bene chiarire che il beneficiario può continuare a lavorare o a percepire la pensione.

Indennità di accompagnamento: revoca, quando è possibile

Ora, l’ ente previdenziale – a fronte della conferma del possesso dei requisiti – potrebbe chiedere al beneficiario di effettuare una visita di controllo. In caso di mancata presentazione, quindi, l’Inps può optare per la sospensione dell’ erogazione dell’ assegno. Se il beneficiario non fornisce opportuna giustificazione per la mancata presentazione alla visita entro 90 giorni dalla notifica della sospensione l’ ente procederà alla revoca del beneficio. Invece, se il beneficiario fornirà opportuna giustificazione per l’ assenza, l’ Inps gli comunicherà la data di una nuova visita; detto ciò, la mancata presentazione a questo secondo controllo fa scattare direttamente la revoca del beneficio.

D’ altra parte, alcune categorie di beneficiari sono esonerati dalla presentazione all’ eventuale visita di controllo. Gli anziani con più di 60 anni d’ età, per esempio, e i minori nati con patologie gravi con percentuale di invalidità al 100%. Inoltre, per i casi più gravi l’ Inps può disporre una visita domiciliare in sostituzione di una visita presso le proprie strutture o in seguito a una mancata presentazione (senza attivare la sospensione).

Indennità di accompagnamento: malati terminali giustificati

Dunque, anche i malati terminali rientrano pienamente nella categoria di soggetti esonerati dal presentarsi a una visita di controllo fissata dall’ Inps. Il principio è stato fissato anche da numerosi pronunciamenti della magistratura tra cui una sentenza della Cassazione che ha stabilito come per i malati irreversibili la visita domiciliare debba scattare d’ ufficio, cioè prima della convocazione ed eventuale mancata presentazione (e connessa sospensione del beneficio). Nel caso in cui la procedura standard si attivasse per poi portare alla revoca, quest’ ultima andrà annullata.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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