Unire due mutui: risparmio, importo e come si fa nel 2019

Unire due mutui: risparmio, importo e come si fa nel 2019
Unire due mutui: risparmio, importo e come si fa nel 2019

Unione mutui, come risparmiare


Unire due mutui è possibile? Sì e può portare dei vantaggi non indifferenti, soprattutto per chi si trova in difficoltà nel dover far fronte a due o più mutui accesi, con relative scadenze da rispettare e rate di importo troppo alto. Sostanzialmente esistono due modi per unire due mutui: il primo corrisponde alla pratica del consolidamento debiti. Il secondo è previsto dalla legge e corrisponde al nome di Procedura di composizione della crisi. Andiamo quindi a valutare nel dettaglio le due soluzioni sopraccitate.

Unire due mutui: come fare tramite consolidamento debiti

Abbiamo acceso un mutuo per l’acquisto della prima casa. Poi, dopo qualche anno, con il primo mutuo ancora in corso, ne abbiamo acceso un altro. Per effettuare lavori di ristrutturazione, o per qualsiasi altro tipo di spesa. È possibile aprire il secondo mutuo presso la stessa banca del primo o presso un altro istituto. Ciò che conta è che con due mutui accesi a un certo punto ci si renda conto di non riuscire più a far fronte alle diverse scadenze. E neppure agli importi previsti dalle due rate mensili. Insomma, ragioniamo su una soluzione e questa può corrispondere all’unione dei due mutui.

Come fare? Tramite l’istituto del consolidamento debiti, una pratica che sostanzialmente agisce nell’unione di due o più mutui, raggruppandoli in un unico finanziamento. Quest’ultimo può essere richiesto alla stessa banca, oppure a una banca diversa. Nel secondo caso, la nuova banca ripagherà il credito alla prima e fornirà al suo cliente un mutuo unico, con una rata mensile di importo inferiore rispetto a quelli previsti dalle rate precedenti, e soprattutto con un’unica scadenza da tenere a mente. I vantaggi sono dunque anche sotto il profilo economico, perché la rata mensile sarà più bassa del totale che pagavamo prima.

Gli svantaggi? Ci sono, ma si possono considerare tali in base alla particolare situazione del soggetto che ha operato per il consolidamento debiti. Le condizioni sfavorevoli sono infatti l’estensione dei tempi del mutuo (quindi ci vorranno più mesi per l’estinzione del debito) e interessi più alti (qui un altro nostro articolo su aumento di rate e tassi dei mutui). Ma se la situazione iniziale rischiava di diventare compromettente, si tratta di svantaggi di poco conto.

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Unire due mutui: la procedura di composizione della crisi

Il secondo sistema che consente l’unione di due mutui corrisponde al nome di procedura di composizione della crisi ed è legiferato dal DL 212/2011. Questo sistema si attua quando il soggetto debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento. Ciò gli impedisce di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei creditori, visto che il suo patrimonio è inferiore rispetto al suo debito complessivo.

Come si legge nel decreto “il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente”.

Nel piano sono previsti i termini e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Tale proposta di accordo può essere ammessa se il debitore non soggetto alle vigenti procedure concorsuali e se non ha già fatto ricorso nei precedenti 3 anni alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Inoltre, la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e quindi la soddisfazione finale dei creditori tramite qualsiasi forma e modalità, anche tramite la cessione dei crediti futuri.

Infine l’accordo dovrà essere depositato presso il tribunale dove il debitore ha la residenza e i creditori dovranno essere informati tramite decreto emanato dal giudice. I creditori avranno comunque facoltà di accettare o respingere la proposta di accordo: restano però sospese le procedure di esecuzione forzata per un periodo massimo di 6 mesi.

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