Congedo straordinario retribuito con Legge 104, domicilio o residenza?

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:23 Autore: Daniele Sforza

Il congedo straordinario retribuito per i titolari di Legge 104 si può ottenere anche con il solo domicilio o serve la residenza? Andiamo a rispondere.

Congedo straordinario retribuito con Legge 104
Congedo straordinario retribuito con Legge 104, domicilio o residenza?

Domicilio o residenza per congedo straordinario Legge 104


Per usufruire del congedo straordinario retribuito con Legge 104 occorre rispettare alcuni requisiti richiesti. Tra questi c’è anche la convivenza con il soggetto da assistere, a meno che non si sia genitori dello stesso. Ma cosa s’intende esattamente per convivenza? Basta essere domiciliati oppure bisogna cambiare la residenza, qualora si abiti in un altro posto? Andiamo a rispondere prendendo spunto dalla normativa di riferimento.

Congedo straordinario retribuito: il requisito della convivenza

Come spiega bene l’Inps il requisito della convivenza per ottenere il congedo straordinario retribuito con Legge 104 è imprescindibile per tutte le categorie di beneficiari, elencati in ordine prioritario. Tale requisito, invece, non sussiste nel caso in cui il congedo spetti al padre o alla madre nel caso in cui il coniuge convivente con il disabile sia mancante, deceduto o affetto da patologie invalidanti.

Congedo straordinario retribuito con Legge 104: convivenza e residenza

Sulla convivenza è intervenuto l’Inps con due messaggi in particolare. Il messaggio n. 6512/2010 e la circolare n. 32/2012 (punto 6). Due comunicazioni sintetizzate nella guida Inps disponibile sul sito dell’Istituto. Qui si legge che il requisito della convivenza risulta necessario nel caso in cui a richiedere il congedo siano i seguenti soggetti.

  • Coniuge / Parte dell’unione civile;
  • Figli;
  • Fratelli e sorelle;
  • Parenti e affini entro il terzo grado.

Inoltre si specifica che “per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ.”. Per l’accertamento di questo requisito, è ritenuta condizione sufficiente anche la residenza nello stesso stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno, o per meglio dire, appartamento.

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Congedo straordinario retribuito: residenza e dimora temporanea

Sempre nella circolare Inps n. 32/2012 si fa riferimento anche alla dimora temporanea, altro riferimento legato al requisito della convivenza. “Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile”. Infine l’Inps precisa che in alternativa è possibile “produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000”.

L’attestazione della dimora temporanea è certificata dall’iscrizione al registro della popolazione temporanea. È su questo che indica una dimora temporanea – cioè fissata nel tempo e quindi non definitiva – per motivi di studio, salute o lavoro.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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