Busta paga e cedolino: conguaglio contributi e Tfr Inps, quando arriva

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:35 Autore: Daniele Sforza

Ultime notizie sulla busta paga e il cedolino, con il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali di fine anno 2018. La circolare Inps.

Busta paga e cedolino
Busta paga e cedolino: conguaglio contributi e Tfr Inps, quando arriva

Circolare Inps per conguaglio contributi


Con la circolare numero 123/2018 l’Inps ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2018 per i datori di lavoro privati non agricoli che usano la dichiarazione contributiva Uniemens. Le ultime notizie sulla busta paga sono dunque da considerarsi nella recente circolare dell’Istituto di previdenza in merito al conguaglio di fine anno. Infatti, nella premessa l’Inps specifica gli obiettivi della circolare, finalizzati a fornire indicazione sulle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, riguardanti l’anno 2018, in merito alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, con un riferimento alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Busta paga: termine per il conguaglio di fine anno

La prima voce riguarda il termine per l’effettuazione del conguaglio di fine anno. Qui si legge che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio sul tema con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2018 (la scadenza del pagamento è fissata al 16 gennaio 2019), nonché con la competenza di gennaio 2019, con scadenza di pagamento fissata al 16 febbraio 2019. Inoltre, visto che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si ritiene che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2019, con scadenza di pagamento fissata al 16 marzo 2019. Senza aggravio di oneri accessori.

Tuttavia “resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2019”. Infine, l’Inps precisa che per alcuni dipendenti pubblici, “la sistemazione della maggiorazione del 18% potrà avvenire anche con la denuncia del mese di febbraio 2019”. In particolare si fa riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost.

Busta paga e conguaglio: elementi variabili della retribuzione

Il punto 3 della circolare Inps ha come oggetto gli elementi variabili della retribuzione. Come riportato dal Decreto Ministeriale del 7 ottobre 1993, “qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”.

Gli elementi da considerare riguardano gli straordinari, le indennità di trasferta e quelle di malattia o maternità anticipata del datore di lavoro per conto dell’Inps; rientrano inoltre le indennità riposi per allattamento; le giornate retribuite per i donatori di sangue; nonché le riduzioni retributive per gli infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail. Nell’elenco figurano anche i permessi non retribuiti, le astensioni dal lavoro, le indennità per ferie non godute, il congedo matrimoniale, le integrazioni salariali.

L’Istituto ha compreso tra le variabili retributive anche i ratei di retribuzione del mese precedente successivi all’elaborazione delle buste paga, “ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa”. Se l’assunzione avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella paga di gennaio bisognerà evidenziare l’evento nel flusso Uniemens. In caso di assunzione nei mesi da gennaio a novembre, invece, non bisognerà operare alcun accorgimento.

Busta paga e conguaglio fine anno: massimale

La Legge n. 335/1995 (articolo 2, comma 18) ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995, vale a dire per i soggetti il cui calcolo della pensione è effettuato col sistema contributivo. Questo massimale, ammontante a 101.427,00 per l’anno 2018, deve essere rivalutato ogni anno in base all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat. Infine, “lo stesso massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% (riferimento: Legge n. 438/1992, articolo 3-ter).

Conguaglio di fine anno: contributo aggiuntivo IVS 1%

La Legge a cui si è appena fatto riferimento ha infatti istituito un contributo pari all’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile per quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%. Per il 2018 il limite corrisponde a 46.630,00 euro annui, ovvero 3.886,00 euro al mese. Ecco cosa dice la circolare Inps in proposito. “Ai fini del versamento del contributo in trattazione deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere a operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo”.

L’Inps fa poi riferimento al messaggio n. 5327/2015 dedicato alle modalità operative relative ai conguagli per i lavoratori iscritti al FPLS (Spettacolo) e al FPSP (Sportivi Professionisti). Quindi, “i datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente rapporto di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo”.

Circolare Inps n. 123/2018: monetizzazione ferie e fringe benefits

Si passa così al capitolo relativo alla monetizzazione delle ferie non godute. L’Istituto ricorda che “l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse”. Tali ferie possono dunque essere godute in un momento seguente a quello dell’assoggettamento contributivo. In questa eventualità il contributo versato corrispondente al compenso ferie non sarà più dovuto. E dovrà essere recuperato dal datore di lavoro, sempre tramite flusso Uniemens.

La voce seguente riguarda invece i fringe benefits. L’Inps fa riferimento alla Legge n. 208/2015, nella quale si prevede che “l’erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”. Qualora, in sede di conguaglio, il valore dei beni o servizi prestati sia superiore al limite (258,23 euro), “l’azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente”. Ai fini previdenziali, se il limite sopraccitato viene superato, il datore di lavoro che opera il conguaglio sarà tenuto al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Busta paga: conguaglio Tfr

Il versamento delle quote di Tfr dovute dalle aziende va effettuato ogni mese, salvo conguaglio a fine anno o al termine del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio le aziende saranno tenute a provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi relativamente alle somme versate ogni mese al Fondo di Tesoreria. E alla messa in regola delle relative misure compensative. Si ricorda che le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 sono obbligate nei confronti del Fondo di Tesoreria solo se alla fine dell’anno solare la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In questa eventualità, le aziende saranno tenute al versamento delle quote anche per i mesi pregressi. “Le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno. Maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento”.

La misura del tasso è costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento del costo della vita rilevato a fine anno. Pertanto entro dicembre 2018, fatta eccezione per i conguagli da eseguirsi entro febbraio 2019, i datori di lavoro potranno effettuare il conguaglio dell’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di Tfr accantonata presso il Fondo di Tesoreria. Per ciò che concerne l’ammontare, i datori di lavoro avranno la possibilità di calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr avvalendosi dell’ultimo indice Istat.

Busta paga e conguaglio di fine anno: la circolare Inps

Sopra abbiamo riportato alcuni dei punti chiave più importanti della recente circolare Inps n. 123/2018. Per consultare integralmente il comunicato e ogni suo capitolo, vi invitiamo a selezionare il seguente pdf scaricabile.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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