Conto corrente e pignoramento, le agevolazioni dal 2019. Chi ne beneficia

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:35 Autore: Daniele Sforza

Ultime notizie sul conto corrente, con il Decreto Legge Semplificazione che ha apportato alcune modifiche a tutela dei debitori. Ecco le novità principali.

Conto corrente pignoramento e agevolazioni
Conto corrente e pignoramento, le agevolazioni dal 2019. Chi ne beneficia

Agevolazioni conto corrente per pignoramento


Importanti novità sul conto corrente e sul pignoramento, con i debitori che avranno maggiori tutele e agevolazioni a partire dal 2019. Il Dl 135/2018 è infatti intervenuto nella modifica di alcuni articoli del Codice di procedura civile e nella semplificazione degli stessi, apportando qualche cambiamento (in meglio) per i debitori che si trovano obbligati a regolarizzare la propria posizione ma, al contempo, in una debole situazione economica. Le principali novità apportate riguardano fondamentalmente l’allungamento dei tempi per l’estinzione delle rate del debito, la possibilità di convertire il pignoramento e gli aiuti soprattutto in favore di quei debitori che al tempo stesso vantano dei crediti nei confronti di una pubblica amministrazione.

Conto corrente e pignoramento: le principali novità 2019

Il DL 135/2018 è consultabile integralmente sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 290 del 14 dicembre 2018. L’articolo 4 del Decreto Legge va a modificare alcuni articoli del codice di procedura civile e in particolare l’articolo n. 495. Il secondo comma diventa così il seguente. “Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento”.

Al quarto comma la modifica interviene relativamente ai tempi di rateizzazione mensile del debito. “Il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata”.

Altra modifica intervenuta nell’ambito del pignoramento al quinto comma, che è modificato nel modo che segue. “Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice , ovvero ometta o ritardi di oltre 30 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati”.

Conto corrente e pignoramento: debitore e creditore, cosa cambia

Il Decreto Semplificazione interviene anche su altri articoli del codice di procedura civile. Altre modifiche sono state infatti operate al terzo comma dell’articolo 560, dove è stata aggiunta la seguente parte testuale. “Quando il debitore all’udienza di cui all’articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all’importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell’esecuzione, con il decreto di cui all’art. 586, dispone il rilascio dell’immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell’avviso di cui all’articolo 570”.

Altra modifica è all’articolo 569, che è integrato nel modo che segue. “Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell’art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive”.

Conto corrente e pignoramento: novità 2019, riepilogo

Il decreto semplificazione porta dunque una novità importante in merito al pignoramento, semplificando la possibilità, da parte del debitore, di convertire l’atto sostituendo al bene mobile o immobile pignorato una somma di denaro. Ma solo a patto che la vendita o l’assegnazione del bene non sia stata già disposta dal giudice. La somma di denaro non deve essere inferiore a un sesto dell’importo del credito relativo al pignoramento. Si tratta quindi di una somma minore rispetto alle disposizioni precedenti. Il pagamento a rate delle somme risultanti dalla conversione del pignoramento potrà essere effettuato in 48 mesi, ovvero 1 anno in più rispetto al precedente regime. Anche il regime di tolleranza relativo ai ritardi aumenta, passando dagli attuali 15 giorni a 30 giorni.

Infine si precisa che le nuove regole sul pignoramento si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del succitato Decreto Legge.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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