Congedo parentale 2019 Inps: modulo domanda in pdf gratis. La guida

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:15 Autore: Giuseppe Spadaro

Congedo parentale 2019 Inps: in cosa consiste la misura, chi e quando può beneficiarne e tantissime altre informazioni utili.

Congedo parentale 2019 Inps modulo domanda in pdf gratis. La guida
Congedo parentale 2019 Inps: modulo domanda in pdf gratis. La guida

Modulo congedo parentale 2019 Inps


Cosa è il congedo parentale, da non confondere con il congedo di maternità, e quando è possibile usufruirne. Di seguito proveremo a fornire chiarimenti e spiegazioni in merito alla possibilità a disposizione dei lavoratori. Il senso della misura è di dare la possibilità ai genitori che lavorano di trascorrere più tempo con il proprio figlio o con la propria figlia. Chiaramente il tutto è riportato a vincoli e parametri indicati dall’Inps. Proprio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale mette a disposizione il modello di domanda per i lavoratori dipendenti. Qui è possibile scaricare il modulo domanda in pdf disponibile per chiunque abbia intenzione di presentare l’istanza.

Congedo parentale, cosa è e chi può fare domanda

Riprendiamo alcune informazioni basilari sulla misura. Ricordando che consiste in un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. Possono beneficiare del congedo parentale le lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche ex IPSEMA). Invece sono esclusi dalla platea di potenziali beneficiari i genitori disoccupati o sospesi, genitori lavoratori domestici e genitori lavoratori a domicilio.

Congedo parentale, lavoratori iscritti gestione separata e lavoratrici autonome

Oltre ai lavoratori dipendenti possono accedere alla misura del congedo parentale anche i lavoratori iscritti alla gestione separata e le lavoratrici autonome.

Per i primi – iscritti alla gestione separata dell’Inps – la durata massima è di soli 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino. Ciò a fronte di almeno 3 mesi di contributi versati o, in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno di ingresso in famiglia del minore che non abbia compiuto i dodici anni di età. Mentre nel caso delle lavoratrici autonome spetta il congedo parentale se hanno versato i contributi per il mese precedente a quello in cui ha inizio il periodo di congedo. Non hanno la facoltà del congedo parentale i lavoratori autonomi. Nell’ultimo caso il congedo può durare massimo mesi entro i primi 12 di vita del bambino e in caso di adozione o affidamento si considera il termine massimo di 3 mesi entro i primi 12 dall’arrivo in famiglia.

Congedo parentale, la durata e altre info utili

Torniamo ora al caso dei lavoratori dipendenti. Quale è la durata? La risposta – come scritto sul sito Inps – è la seguente. “Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro”.

Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi;
  • padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo dieci mesi.

I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in quanto a tempistica di fruizione del congedo parentale entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.

Esiste anche la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale. Le modalità rinviano ai singoli contratti collettivi, diversi da settore a settore.

Congedo parentale, indennità

Materialmente ai lavoratori dipendenti nel periodo di congedo parentale spetta una indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i primi sei anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi.

E ancora un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai sei anni e un giorno agli otto anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi; nessuna indennità dagli otto anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

Congedo parentale, quando presentare la domanda

Come e quando va presentata  la domanda? Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato e tramite tutti gli altri canali che l’Inps mette a disposizione dell’utenza. Infine la domanda va presentata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall’INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
Tutti gli articoli di Giuseppe Spadaro →