Cliente cattivo pagatore: come tutelarsi, diritti e come farli valere

Pubblicato il 13 Dicembre 2019 alle 14:15 Autore: Claudio Garau

Cliente cattivo pagatore: un problema diffuso ed attuale. Come difendersi e tutelare la propria legittima pretesa di credito? Ecco la legge sul punto

Cliente cattivo pagatore come tutelarsi, diritti e come farli valere
Cliente cattivo pagatore: come tutelarsi, diritti e come farli valere

Il cliente cattivo pagatore può definirsi come una delle ragioni di crisi del sistema dell’economia italiana. Infatti, se un’azienda o un libero professionista non riescono a farsi corrispondere quanto dovuto per l’opera prestata, possono facilmente andare incontro – essi stessi – a problemi di natura economica, con il concreto rischio di chiudere l’attività e, nei casi di imprese di non piccole dimensioni, la reale ipotesi di non poter pagare gli stipendi ai dipendenti. Ed a tale situazione si aggiunge una giustizia civile lenta e talvolta farraginosa, che frequentemente nelle cause di recupero crediti non riesce ad assicurare l’accoglimento – in tempi congrui – delle legittime pretese di pagamento. Ecco allora che diventa fondamentale aver chiaro che cosa la legge prevede come tutela contro il cliente cattivo pagatore. Vediamolo.

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Cliente cattivo pagatore: un problema concreto

La domanda appunto è come proteggersi efficacemente da un cliente cattivo pagatore, ovvero poco o per nulla incline a pagare nei tempi stabiliti quanto pattuito. Come accennato, la giustizia italiana non è rapida, neanche nel riconoscere la fondatezza della richiesta di recupero crediti: diventa allora essenziale capire come fare per evitare situazioni di morosità di uno o più clienti e di conseguenza le lunghe e costose azioni giudiziali di recupero credito.

A tale situazione, si somma il problema dei nullatenenti: infatti non sono affatto rari i casi in cui scattano sì procedure esecutive nei confronti del debitore insolvente, ma di seguito concluse per la scoperta della mancanza di beni che possano essere pignorati, se non addirittura della irreperibilità (molto diffuse sono le situazioni in cui un debitore, schiacciato dalla sua condizione, decide di scappare all’estero, divenendo così “irreperibile”). Pertanto, in un contesto come questo, è assai utile aver preventivamente chiaro un quadro di rimedi, da avere in pugno ben prima di rivolgersi al giudice per il recupero del credito. Infatti, la legge comunque prevede alcune regole che, in qualche modo, potrebbero indurre un possibile cliente cattivo pagatore a non comportarsi in modo scorretto. Facciamo il punto.

Cliente cattivo pagatore: la prova per testimoni

Nel caso di prestazioni professionali rese nei confronti di un cliente cattivo pagatore, potrebbe rilevare la prova testimoniale o per testimoni, specialmente laddove non sia stato firmato un contratto scritto. Per servirsi dei testimoni, è necessario che questi siano presenti al momento dell’accordo o dello svolgimento della prestazione, in quanto avranno così credibilità in un’eventuale testimonianza in tribunale, provando la sussistenza del rapporto tra prestatore dell’opera e cliente cattivo pagatore. Tuttavia, va da sè che sarebbe sempre meglio essere muniti di documenti scritti che possano attestare il rapporto di credito-debito.

La rilevanza della prova scritta del credito

Quando si verte in materia di recupero credito dal cliente cattivo pagatore, è necessario poter provare la fondatezza del credito stesso. Va da sè che il possesso di un documento scritto che attesti l’attività prestata dal creditore, a fronte del pagamento della somma di denaro, è capace di dar luogo ad una prova scritta di cui un giudice non può non tener conto.

Infatti, la legge riconosce ai creditori, muniti di prova scritta, la possibilità di chiedere al giudice l’emissione del cosiddetto decreto ingiuntivo, che per sua natura segue un iter più rapido di quello dell’ordinaria causa di recupero crediti. Ma quali documenti possono di fatto costituire prove scritte? Ecco alcuni dei più rilevanti e frequenti:

  • accettazioni di preventivi
  • fatture emesse dai commercianti
  • messaggi di posta elettronica certificata
  • comunicazioni via fax
  • contratti ed ordini
  • ammissione scritta di debito (art. 1988 c.c.)

In particolare, tale ultima attestazione scritta consente di avere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ovvero subito capace di dispiegare i suoi effetti senza dover aspettare i 40 giorni dalla notifica del decreto stesso.

Doppia firma e fideiussioni

Altro rimedio esperibile, contro il cliente cattivo pagatore è quello della doppia firma da parte di un ulteriore soggetto rispetto al debitore, il quale sarà tenuto – in quanto solvibile – al pagamento del credito, in veste di garante e “corresponsabile”. È chiaro che un rimedio come questo assume particolare utilità nei casi di nullatenenza del cliente cattivo pagatore. Stesse considerazioni vanno fatte con riferimento all’ipotesi del distinto contratto della fideiussione da parte del terzo garante.

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Il rimedio del controllo del cliente

Il cliente cattivo pagatore può anche essere, in qualche modo, “setacciato” dal creditore, attraverso strumenti ad hoc, ammessi dalla legge. Tra essi, meritano di essere menzionate le registrazioni di conversazioni avute all’insaputa di terzi e in luoghi “neutri”, come piazze, vie cittadine o locali pubblici (ovvero non a casa o nel luogo di lavoro del soggetto la cui conversazione è stata registrata) e le indagini sul debitore, anche tramite il contributo dell’Agenzia delle Entrate, la quale è tenuta a dare informazioni circa il conto in banca del cliente cattivo pagatore, a seguito della notifica del cosiddetto atto di precetto. La legge inoltre consente al creditore di effettuare autonome indagini e controlli sulla situazione protesti presso la locale Camera di Commercio.

Concludendo, ricordiamo ancora che l’emissione di cambiali firmate dal debitore o i pagamenti anticipati come caparre e acconti, potrebbero avere l’effetto di ridurre il rischio di imbattersi in un cliente cattivo pagatore.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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