Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perchè ora è possibile?

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:24 Autore: Claudio Garau

Assegno di mantenimento e pignoramento della somma all’ex-coniuge: che cosa ha stabilito recentemente la Cassazione? La natura non alimentare del beneficio

Assegno di mantenimento e pignoramento totale perchè ora è possibile
Assegno di mantenimento e pignoramento totale: perché ora è possibile?

La giurisprudenza più recente è nuovamente intervenuta sul tema della pignorabilità dell’assegno di mantenimento, con una pronuncia che modifica, almeno in parte, l’orientamento precedente. Infatti, la Corte di Cassazione ha ammesso la pignorabilità per intero del citato assegno, laddove tale beneficio sia rivolto alla figura dell’ex-coniuge e non ai figli. Vediamo allora più da vicino i contenuti della statuizione giurisprudenziale.

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Assegno di mantenimento e le ultime novità giurisprudenziali: il nuovo principio

Prima dell’accennata sentenza di maggio 2020, nella prassi era seguito il principio generale per il quale, nell’ambito del pignoramento dell’assegno di mantenimento, non possono essere comunque pignorate tutte le somme necessarie alla soddisfazione di esigenze primarie della persona: tra esse troviamo ad es. gli alimenti, le retribuzioni lavorative per intero, e le prestazioni di assistenza. D’altra parte è ben noto che la finalità dell’assegno di mantenimento è consentire, all’ex-coniuge con un reddito e un patrimonio minori rispetto a quelli dell’altro, la possibilità di conservare l’identico tenore di vita, sussistente al tempo del matrimonio.

Come detto, in questi giorni la Cassazione è andata oltre e, fugando ogni possibile dubbio, ha più compiutamente sancito il principio della pignorabilità dell’assegno di mantenimento per intero. La motivazione data dalla Corte è la seguente: si può liberamente pignorare il credito riconducibile alla ex-moglie per il proprio mantenimento, perché tale credito non ha – a differenza di quello relativo al mantenimento dei figli – carattere “alimentare”. In buona sostanza, il credito della donna non è alimentare perché non è mirato al sostentamento di chi si trova in stato di necessità e di bisogno e che quindi ha bisogno di un supporto economico (tipico il caso di bisogno della prole di una coppia separata o dei figli maggiorenni ma non ancora autosufficienti economicamente). Infatti, secondo l‘art. 545 c.p.c. i crediti alimentari non sono pignorabili, se non per crediti dell’identica natura. Gli altri crediti, quanto meno in via teorica ed astratta, invece lo sono.

La Cassazione ha dunque stabilito il principio della pignorabilità dell’assegno di mantenimento in quanto tale, mentre in passato si era mostrata più “guardinga”, riconoscendo di potersi pignorare soltanto nella parte non necessaria ai bisogni essenziali dell’ex-coniuge. Insomma questo giudice ha stabilito che può essere pignorato tutto e può essere oggetto di compensazione con altri crediti di natura non alimentare.

Perché questo contributo non è assegno alimentare?

Come detto, la Cassazione ha dato di fatto il via libera al pignoramento (totale) dell’assegno di mantenimento spettante all’ex moglie, in quanto non è – tecnicamente – credito o assegno alimentare. Anzi, l’assegno di mantenimento (ma anche quello divorzile) che scaturisce dalla fine dell’unione matrimoniale, non è alimentare perché trova il suo fondamento non nell’impossibilità del destinatario di far fronte alle circostanze di necessità e di bisogno primario (come per il caso dei figli senza indipendenza economica perché senza lavoro o studenti universitari), ma piuttosto trova fondamento nel diritto all’assistenza materiale ricollegata in qualche modo al matrimonio.

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Concludendo, è chiaro che sulla scorta della più recente interpretazione giurisprudenziale, la prassi dei tribunali con tutta probabilità in futuro propenderà per una oggettiva minor “tutela” della posizione della ex-moglie destinataria dell’assegno in oggetto, con il concreto rischio di un pignoramento per intero della somma versata a titolo di mantenimento.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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