Eredità giacente: cos’è e a che serve. La nomina del curatore

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:14 Autore: Claudio Garau

Eredità giacente: di che si tratta e dov’è regolata. Perchè è un concetto essenziale del diritto civile e su quali presupposti è fondata.

Eredità giacente cos'è e a che serve. La nomina del curatore
Eredità giacente: cos’è e a che serve. La nomina del curatore

Non è la prima volta che ci occupiamo di successioni ed eredità, in quest’articolo però vogliamo porre l’attenzione sull’espressione “eredità giacente“: che cosa vuol dire esattamente? che valenza hanno nel diritto civile questi termini? Chiariamolo di seguito, anticipando che la giacenza è una condizione che si presenta in tutte quelle situazioni di incertezza sulla destinazione del patrimonio del de cuius.

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Eredità giacente: che cos’è? la differenza con l’eredità vacante

Come appena accennato, laddove vi sia incertezza sulla destinazione dei beni ricompresi nel patrimonio ereditario si verifica la cosiddetta “giacenza”: essa quindi si colloca nel lasso di tempo intercorrente tra l’apertura della successione e l’accettazione dei chiamati all’eredità. Ma si ha una eredità giacente anche nell’ipotesi in cui non sussistono notizie di eventuali eredi in vita del soggetto deceduto.

Ricordiamo altresì che lo status di “erede” vero e proprio scatta soltanto con l’accettazione dell’eredità, vale a dire un atto eventuale che può essere sia “formale” (ovvero pronunciato innanzi a un notaio o al cancelliere del tribunale, in veste di pubblici ufficiali) sia “tacito” (ovvero dato da un comportamento che lasci intendere la volontà di accettare l’eredità, ad es. la compravendita di un bene riconducibile al de cuius). Le norme del diritto civile chiariscono inoltre che, anteriormente all’accettazione (eventuale), i soggetti che potrebbero divenire formalmente “eredi” sono denominati “chiamati all’eredità“: in buona sostanza, sono nella condizione e nella possibilità di accettare la successione e tutto ciò che ne consegue, ma ancora hanno margine di scelta e possono anche rinunciare all’eredità, come abbiamo già visto qui. L’eredità può essere accettata entro dieci anni dalla morte del de cuius; ma se il potenziale erede si trova già nel possesso dei beni del de cuius ci sono regole diverse: in quest’ultimo caso, infatti, il termine è di 40 giorni dal decesso per compiere l’inventario e di ulteriori tre mesi per la formale comunicazione dell’accettazione dell’eredità. Inoltre, l’accettazione dell’eredità decorre dalla dichiarazione di successione, che per legge – come abbiamo già avuto modo di notare qui – deve essere compiuta entro 12 mesi dal decesso della persona che lascia i suoi beni agli eredi.

Visto quanto sopra, si può ben cogliere la differenza tra eredità giacente ed eredità vacante, anch’essa un’ipotesi possibile: se con la prima espressione intendiamo una situazione di incertezza sulla destinazione dei beni – che potrebbero in seguito essere “accettati” dagli eredi – con la seconda espressione dobbiamo intendere una situazione caratterizzata invece dalla certezza dell’assenza di chiamati all’eredità. In queste ultime circostanze, i beni del soggetto deceduto confluiranno nel patrimonio dello Stato italiano.

Quali sono i presupposti della “giacenza”?

A questo punto, per comprendere appieno ciò di cui ci stiamo occupando, dobbiamo ricordare in sintesi quali sono i presupposti che determinano quando un’eredità è giacente. Secondo l’art. 528 c.c. (“Nomina del curatore“) essi sono:

  • la mancata accettazione dell’eredità da parte del chiamato all’eredità;
  • il mancato possesso dei beni riconducibili al de cuius, da parte del chiamato;
  • la nomina del curatore dell’eredità giacente.

Ciò che preme rimarcare è che in attesa di accettazione dell’erede o degli eredi, e laddove l’eredità non sia nella materiale disponibilità del chiamato o dei chiamati, è previsto l’istituto qui in esame, che a sua volta comporta la nomina di un apposito curatore dell’eredità giacente.

Che compiti ha il curatore di tale eredità?

Come appena detto, la nomina e designazione di un curatore ad hoc avviene in ragione dell’inerzia del chiamato o dei chiamati all’eredità che, magari nella volontà di non accettare (magari per l’alta mole di debiti lasciati dal de cuius), fanno sì che il patrimonio ereditario venga di fatto abbandonato. Ma chi è questa figura e che compiti ha?

Ebbene, il cosiddetto curatore dell’eredità giacente è titolare di un ufficio di diritto privato: tale condizione scatta a seguito di giuramento. La nomina del curatore viene formalmente fatta dal tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione. Il tribunale se ne occuperà su impulso ed istanza dei soggetti interessati (tra i quali ad esempio i legatari, oppure i chiamati in ordine successivo o su condizione, ecc.), ma può provvedervi anche d’ufficio. Tra i compiti principali del curatore:

  • compiere gli atti urgenti;
  • formalizzare l’inventario del patrimonio ereditario, al fine di chiarirne la consistenza oggettiva e prestabilire i limiti della propria responsabilità;
  • compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (questi ultimi solo con autorizzazione del magistrato), allo scopo di gestire al meglio il patrimonio ereditario (ad es. incassare capitali ed effettuare transazioni);
  • provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati;
  • compiere attività d’impresa;
  • vendere beni mobili ed immobili (questi ultimi nel solo caso di necessità o utilità evidente, individuate dal giudice).

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Concludendo, la curatela dell’eredità giacente non termina per abbandono del ruolo da parte del curatore – infatti ne verrà nominato un altro al suo posto – ma piuttosto nelle ipotesi di:

  • accertamento dell’assenza di chiamati all’eredità;
  • accettazione dell’eredità da parte del chiamato; 
  • esaurimento dell’attivo dell’eredità.

In ipotesi di mancanza di chiamati, si applicano le regole dell’eredità vacante e pertanto i beni del soggetto deceduto – come detto in precedenza – confluiranno nelle casse dello Stato.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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