Perizia tecnica: cos’è, come si fa e quando è opportuna a livello legale

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:45 Autore: Claudio Garau

Perizia tecnica: di che si tratta e perchè talvolta è determinante in corso di causa. Chi la svolge e sulla base di quali requisiti: ecco i dettagli.

Perizia tecnica: cos’è, come si fa e quando è opportuna a livello legale

La perizia tecnica a volte si rivela necessaria per superare dubbi legati alla stima del valore di un immobile, oppure per fare chiarezza in una questione legale arrivata in tribunale. Insomma, la perizia, ben lungi dall’essere esclusivamente un mero concetto teorico, ha risvolti pratici quotidiani, che coloro che operano come “addetti ai lavori” nel settore del diritto, ben conoscono. Qui di seguito però intendiamo spiegare, anche a chi non è pratico di questi argomenti, in che cosa consiste una perizia tecnica, come si fa e quando serve farla. Ecco i dettagli.

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Perizia tecnica: di che si tratta?

Dare una definizione di perizia tecnica non è operazione eccessivamente complessa. Infatti, con una perizia abbiamo la realizzazione di un contributo, una prestazione ad alto tasso di specializzazione nel campo in cui viene richiesta, attraverso cui un esperto – il perito appunto – fornisce una consulenza molto dettagliata su una questione che ha rilevanza per il diritto. La perizia tecnica è richiesta pertanto o da un comune cittadino per chiarirsi qualche incertezza o dubbio, oppure da un magistrato per superare e risolvere una particolare questione tecnica. Tali dubbi o questioni, se superate, potranno condurre ad una una decisione ponderata del privato, oppure ad una sentenza ben fondata del giudice.

Il valore della perizia tecnica emerge in particolare quando si è nel bel mezzo di un contenzioso in qualche aula giudiziaria: spesso, una perizia ben fatta è decisiva per ottenere una vittoria in giudizio o comunque per fondare le proprie pretese su adeguate basi probatorie. Come sopra accennato, il consulente che esegue la perizia tecnica può essere voluto proprio dal tribunale, laddove servano chiarimenti in merito a qualche questione tecnica che va oltre le conoscenze e competenze dell’autorità giudiziaria (in questi casi si tratterà del consulente tecnico d’ufficio, ovvero il ctu). Altrimenti, la perizia tecnica potrà essere disposta da una o da entrambe le parti del giudizio in causa (consulente di partectp).

Ciò non toglie che un privato possa liberamente optare per una perizia tecnica, anche in assenza di una questione giudiziaria da decidere: ad esempio potrà incaricare un consulente specializzato nella stima del valore di un immobile o di opere d’arte.

Chi può essere prescelto come consulente tecnico e su che cosa si fonda la sua analisi

Come detto, chi svolge una perizia tecnica è una figura estremamente competente nel campo in cui opera a livello lavorativo. Pertanto, tra i periti possiamo solitamente trovare psicologi, psichiatri, assistenti sociali, laddove si tratti di accertare la sussistenza di una responsabilità penale per qualche reato; oppure possiamo trovare figure con alta formazione tecnica come architetti ed ingegneri, laddove si tratti di chiarire questioni attinenti alle opere edilizie.

Le risultanze che emergono dalle perizie sono sempre il frutto di verifiche su quanto da analizzare, tramite esame materiale del bene da valutare o sopralluogo, in caso di immobile o opera edilizia. Affinché la perizia tecnica possa essere valida, è necessario comunque che gli esami in questione siano svolti con il supporto di tutti i mezzi che la scienza e la tecnica mettono a disposizione, ovvero i più innovativi e completi.

Quali sono le tipologie di perizie?

Ogni perizia tecnica ha un suo specifico rilievo come prova, a parte la cosiddetta “perizia semplice” che, in quanto tale, pur essendo frutto del lavoro di un esperto, è usata dal privato che l’ha richiesta, ma senza riflessi “giudiziari”. A livello probatorio, rileva invece la perizia asseverata, vale a dire una perizia tecnica, non soltanto sottoscritta da colui che l’ha realizzata, ma anche documento del quale il professionista si assume la piena responsabilità. In altre parole, il consulente autocertifica quanto nella perizia tecnica asseverata, che viene assunto come vero e corrispondente alla realtà. In mancanza di corrispondenza tra perizia e realtà dei fatti, il consulente sarebbe tenuto a risponderne penalmente.

Ma è soprattutto la perizia asseverata con giuramento a costituire il documento per antonomasia decisivo o comunque utile a livello probatorio. Con essa, il perito-consulente è tenuto a recarsi di persona da un notaio o un cancelliere di tribunale, per consegnare la perizia tecnica. Ma non solo: deve, in particolare, effettuare il giuramento, ovvero deve dire di “avere bene e fedelmente adempiuto la lavoro affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità“. Tale giuramento è particolarmente significativo perché, anche in queste circostanze, in caso di affermazioni mendaci, scatta la responsabilità penale a carico del professionista.

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Quali sono gli elementi formali che non debbono mancare?

Come tutti i documenti che hanno rilievo per il diritto, anche la perizia tecnica deve rispettare alcuni requisiti formali, per essere valida. Anzitutto, l’analisi dell’esperto va sempre messa nero su bianco e deve includere non soltanto l’intestazione, ovvero i dati inerenti il perito, eventuali persone presenti, luogo della perizia e data, ma anche deve contenere il dettaglio dell’esame e delle condizioni dei luoghi o del bene periziato. Soprattutto deve indicare l’attività svolta dal perito, ovvero principi e modalità di attuazione della perizia, senza dimenticare di segnalare quali sono stati gli strumenti usati per eseguirla. Al termine della perizia, vanno sempre riportate le conclusioni, ovvero la risposta alla questione evidenziata da colui che l’ha richiesta.

Pertanto, come si può ben vedere, la perizia tecnica segue rigide regole di realizzazione, che d’altra parte sono giustificate dal fatto che il professionista deve dare un parere ponderato su una questione che può anche essere delicata a livello giuridico.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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