Contratto di apprendistato 2020: requisiti, a chi conviene e durata

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 05:35 Autore: Claudio Garau

Contratto di apprendistato: che cos’è in concreto, a quali finalità è mirato e qual è la legge di riferimento. Quali sono le tipologie previste, retribuzione e durata

Contratto di apprendistato 2020: requisiti, a chi conviene e durata
Contratto di apprendistato 2020: requisiti, a chi conviene e durata

È interessante considerare nel dettaglio il contratto di apprendistato per il 2020, sul piano della sua durata, la retribuzione prevista, l’età massima entro cui stipularlo e le varie agevolazioni retributive e contributive che la legge dispone per il datore di lavoro. Infatti, secondo le informazioni che l’Inps pubblica costantemente, tale tipo di contratto sta avendo una progressiva ascesa nell’utilizzo da circa 4 anni. D’altra parte, il contratto di apprendistato comporta tutta una serie di vantaggi sia per l’apprendista che per l’impresa: vediamo allora quali sono.

Se ti interessa saperne di più sul lavoro estivo e ferie e quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali, clicca qui.

Contratto di apprendistato: i tratti essenziali e la legge di riferimento

In estrema sintesi, il contratto di apprendistato consiste in un contratto di lavoro che comporta un periodo di formazione iniziale, superato il quale, in accordo tra le parti del contratto, il citato apprendistato si tramuta in contratto a tempo indeterminato. Tale tipologia di lavoro alle dipendenze è mirata principalmente ai più giovani e comporta, oltre allo svolgimento di un’attività di lavoro giornaliera – legata ad una retribuzione differenziata e proporzionata in base alla tipologia di contratto – anche e soprattutto attività che servano alla formazione specifica dell’apprendista, che il datore di lavoro intende far diventare lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tutti gli effetti.

Fonte essenziale in tema di contratto di apprendistato è il ben noto Jobs Act, ovvero il d. lgs. n. 81 del 2015, che si occupa specificamente di esso negli articoli da 41 a 47. Anzi, oggi alla luce del decreto legislativo appena ricordato, il contratto in oggetto è cambiato non poco rispetto al passato. Infatti, l’apprendistato si suddivide attualmente in tre tipologie differenti:

  • apprendistato per l’ottenimento di una qualifica professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha disposto un particolare bonus per i contratti di apprendistato sottoscritti dalle piccole e medie imprese, come forma di incentivo ad attivare nuove assunzioni da parte della rete di datori di lavoro della penisola.

I requisiti anagrafici e la forma scritta

Il contratto di apprendistato può essere sottoscritto da tutte quelle aziende che vogliano assumere lavoratori da formare sul campo, ma che abbiano un’età entro i 29 anni. Tuttavia, con il Jobs Act la possibilità di essere assunti con contratto di apprendistato è stata ampliata anche verso coloro che, in quanto disoccupati, percepiscono Naspi, Asdi, Dis-Coll o mobilità, senza alcun limite di età anagrafica. Lo scopo è piuttosto evidente: incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro – specialmente in questi ultimi difficili anni per tutto il settore – da parte di lavoratori percettori misure di sostegno contro la disoccupazione.

Sulla scorta delle regole previste dal Jobs Act, il contratto di apprendistato 2020, è quindi destinato a formare giovani lavoratori e deve avere, per la sua validità, obbligatoria forma scritta. Inoltre, tale accordo deve includere un vero e proprio piano formativo in cui sono indicate le tappe da seguire per la formazione della risorsa in azienda.

Sul piano della retribuzione, l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli sotto rispetto alla categoria che sarebbe spettante in via ordinaria, a parità di mansioni per la risorsa formata. Alternativamente, l’apprendista può ricevere uno stipendio parametrato sulla base della anzianità di servizio o stabilito in valore percentuale. In linea generale, il calcolo della retribuzione dell’apprendista dipende da una serie di variabili, ovvero la qualifica da ottenere, il livello di inquadramento e la tipologia di apprendistato.

Le tipologie di apprendistato

Abbiamo elencato poco sopra le diverse tipologie di contratto di apprendistato, alla luce della nuova disciplina del Jobs Act. Vediamole ora più nel dettaglio:

  • contratto di apprendistato mirato alla qualifica (durata 3 anni) e al diploma professionale (durata 4 anni): è destinato ai giovani tra i 15 e i 25 anni d’età e lo scopo consiste nel permettere a chi è ancora impegnato in percorsi di studio e formazione (ad esempio all’università o nell’ambito di un master) di avere un’esperienza concreta e formativa nel mondo del lavoro. La qualifica professionale potrà essere triennale o condurre al conseguimento di un diploma professionale. Per quanto riguarda la retribuzione di tale contratto di apprendistato, essa corrisponde a 2.000 euro all’anno nell’ipotesi di minorenni, 3.000 per le persone che hanno già compiuto 18 anni;
  • contratto di apprendistato professionalizzante (durata dai 3 ai 5 anni): può essere sottoscritto con giovani risorse in un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e, se in possesso anche di una qualifica professionale, a partire da 17 anni di età. La qualifica riconducibile a tale tipologia di contratto di apprendistato è diversa, sulla scorta di quanto previsto dai CCNL di categoria e lo stesso vale per quanto attiene alla retribuzione e alla durata, che oscilla tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 3 anni. Il contratto in oggetto – sempre da mettere nero su bianco – dovrà segnalare la qualifica prevista al termine del percorso di formazione e il profilo formativo. Tale contatto di apprendistato professionalizzante, a seguito del Jobs Act, può essere applicato anche ai disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali, senza vincoli di età anagrafica. Sul piano retributivo, i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante otterranno uno stipendio e la retribuzione in via generale parte dal 60% della retribuzione relativa al proprio livello d’assunzione, per poi piano piano arrivare al 100%, nel corso del tempo;
  • contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca (durata almeno pari a quella del corso di studio): anch’essa è una tipologia di contratto mirata a giovani di età tra i 18 e i 29 anni ed ha come scopo quello di consentire l’ottenimento del diploma di istruzione secondaria, la laurea magistrale, un master, il dottorato di ricerca e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali. La durata nel tempo di tale apprendistato dipende dal titolo di studio che si vuole ottenere e, per quanto concerne la paga mensile, la disciplina è collegata al CCNL di riferimento e al livello di inquadramento.

Sul piano strettamente retributivo, in generale va ricordato che la retribuzione sale progressivamente, fino a corrispondere a quella percepita da un lavoratore formato e qualificato.

Se ti interessa saperne di più sulle tutele della lavoratrice incinta, clicca qui.

La agevolazioni in materia di apprendistato

Dal punto di vista delle tasse, il trattamento fiscale della persona che si forma con contratto di apprendistato è agevolato, dato che in gioco un’aliquota contributiva vantaggiosa, sia per il dipendente che per il datore di lavoro. Ma non solo: per tutti i contratti di apprendistato, sussiste la possibilità di dedurre le spese e i contributi dalla base imponibile Irap. Laddove il contratto di apprendistato sia stato sottoscritto dopo la conferma di un tirocinio Garanzia Giovani, il datore di lavoro potrà beneficiare di un ulteriore bonus contributivo.

Concludendo, all’apprendista, al pari di un comune lavoratore dipendente, spetta in particolare la copertura assistenziale in ipotesi di malattia oppure di maternità; la integrale copertura previdenziale; l’assegno per il nucleo familiare; gli ammortizzatori sociali in ipotesi di crisi dell’impresa e l’assicurazione contro le malattie, l’invalidità, la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU GOOGLE NEWS

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?
Scrivici a 
redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →