Hai recintato un terreno agricolo senza permessi? Fai attenzione e mettiti in regola: cosa rischi

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Prima di recintare un terreno agricolo è essenziale verificare vincoli urbanistici e paesaggistici: senza i giusti permessi si rischiano sanzioni e demolizioni.

La gestione e la tutela di un terreno agricolo coinvolgono non solo aspetti pratici, ma anche un complesso quadro normativo che regola la possibilità di recintare il proprio fondo. Il diritto di delimitare la proprietà è sancito dal Codice Civile, ma è soggetto a vincoli urbanistici, paesaggistici e amministrativi che impongono obblighi precisi per evitare sanzioni.

Il diritto del proprietario e i limiti normativi

L’articolo 841 del Codice Civile stabilisce che il proprietario ha il diritto di chiudere il proprio fondo in qualsiasi momento. Tuttavia, questo diritto non è assoluto e deve essere esercitato nel rispetto delle normative vigenti. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 175 del 2019, ha ribadito che, pur non potendo una Regione vietare completamente la recinzione dei terreni agricoli, essa ha facoltà di stabilire le modalità costruttive, come materiali, altezze e titoli edilizi necessari, per tutelare interessi pubblici come quello paesaggistico.

In sostanza, il diritto di chiudere il fondo esiste ma deve confrontarsi con regole di governo del territorio che mirano a preservare l’armonia ambientale e il decoro del paesaggio rurale.

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Recinzioni: regole – Termometropolitico.it

Uno degli aspetti fondamentali per comprendere quali permessi siano indispensabili riguarda la differenza tra recinzione semplice e muro di cinta. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non si tratta di un mero dettaglio terminologico, bensì di una distinzione sostanziale con conseguenze rilevanti sul piano autorizzativo.

Permessi necessari e regime autorizzativo

La normativa italiana, in particolare il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), distingue i titoli abilitativi in base alla tipologia e all’impatto dell’opera:

Va inoltre considerato che anche interventi apparentemente semplici devono essere autorizzati se comportano un cambio di destinazione d’uso del terreno, come confermato dalla Cassazione (sentenza n. 29983/2020).

Il fatto che il terreno abbia una destinazione agricola introduce ulteriori fattori da considerare. In particolare, la legge tutela gli interventi funzionali all’attività agricola e agro-silvo-pastorale, favorendo semplificazioni per recinzioni di protezione delle coltivazioni o del bestiame. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 149, D.Lgs. 42/2004) riconosce infatti un’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per interventi agricoli che non alterino in modo permanente il territorio.

Al contrario, recinzioni con funzione esclusivamente ornamentale o divisoria, anche su terreni agricoli, sono sottoposte a controlli più rigorosi.

In presenza di vincoli paesaggistici o ambientali, come quelli previsti dal D.Lgs. 42/2004 o dal Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923), è obbligatorio richiedere specifiche autorizzazioni prima di procedere. Senza tali permessi, anche opere edilizie regolarmente autorizzate possono essere considerate abusive.

Ulteriori restrizioni possono derivare da fasce di rispetto stradali, ferroviarie o normative di parchi e riserve naturali.