#ddaonline: la “giustizia” secondo i Giudici (e quella secondo AGCOM)

Pubblicato il 9 Maggio 2014 alle 18:18 Autore: Guido Scorza

Tocca al titolare dei diritti d’autore identificare in modo puntuale i video che ritiene pubblicati online in violazione dei propri diritti e segnalarli – in modo altrettanto puntuale ovvero con tanto di URL – a chi li ospita che dal canto suo, solo a seguito di tale segnalazione circostanziata ha l’obbligo di attivarsi per rimuoverli.

In nessun caso, peraltro, un Giudice può ordinare ad un provider di impedire la pubblicazione online di taluni contenuti audiovisivi solo perché “simili” o “rassomiglianti” a quelli oggetto della segnalazione del titolare dei diritti.

Sono queste alcune delle più significative conclusioni cui è giunto il Tribunale di Torino in un procedimento d’urgenza con il quale una società titolare dei diritti d’autore su alcune popolari telenovelas – da “Vento di Passione” a “Celeste”, passando per “Topazio” e molte altre – aveva chiesto al Giudice di ordinare a YouTube la cancellazione di tutti i video tratti dalle “proprie” telenovelas.

Ma Guglielmo Rende, Giudice della Sezione specializzata del Tribunale di Torino, non ha avuto dubbi nel giudicare sproporzionata la richiesta del titolare dei diritti che ha, pertanto, respinto.

E’ onere del titolare dei diritti – ha scritto nel proprio provvedimento – segnalare in modo puntuale al provider i contenuti che ritiene pubblicati in violazione dei propri diritti e benché tale modalità di tutela implichi “un peculiare obbligo di sorveglianza e vigilanza da parte del titolare del diritto d’autore violato…detta modalità è l’unica che consente di mantenere e attuare il favor alla diffusione dei servizi della società dell’informazione che il legislatore europeo e nazionale intende attuare e concretare”.

In altre parole, secondo il Giudice del Tribunale di Torino, sarebbe “giusto” che a farsi carico della ricerca e dell’individuazione di eventuali contenuti pirata siano i titolari dei diritti e non già chi, semplicemente, si limita – come YouTube – ad ospitarli online.

Una decisione che fa correre la mente al giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Roma, nel cui ambito le Televisioni del Cavaliere hanno richiesto a YouTube un risarcimento miliardario per aver consentito la pubblicazione di migliaia di contenuti – mai identificati in modo puntuale prima del giudizio medesimo – sui quali insisterebbero propri diritti d’autore.

E, forse, non è un caso che, nei mesi scorsi, Tommaso Marvasi, Presidente della Sezione Specializzata di proprietà intellettuale del Tribunale di Roma, ha “gelato” le aspettative di Mediaset che già sognava di tuffarsi in un forziere riempito di tonnellate di monete e bigliettoni provenienti da YouTube, per chiedere ai consulenti tecnici di chiarire, video per video, se e quando le TV di RTI abbiano segnalato a YouTube, uno per uno, i contenuti oggetto dell’azione risarcitoria.

Ma, allo stesso tempo, nel leggere il provvedimento appena reso dal Tribunale di Torino non si può resistere alla tentazione di pensare a cosa sarebbe accaduto se la stessa segnalazione anziché finire sulla scrivania di un Giudice della Sezione Specializzata di Proprietà intellettuale del Tribunale di Torino, fosse finita su una delle scrivanie dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che, nei giorni scorsi, ha ordinato ai provider italiani di bloccare la navigazione verso intere piattaforme dopo aver accertato la pubblicazione sulle stesse di qualche decina di contenuti audiovisivi in violazione del diritto d’autore ed averne “dedotta” la convinzione che l’intera attività attraverso esse svolte, fosse da considerarsi “pirata”.

Certo si tratta di vicende diverse e, soprattutto, l’Authority applica le norme presenti nel proprio regolamento e non solo le leggi nazionali ed europee ma, a leggere la bella decisione del Tribunale di Torino, vien da pensare che quello davanti all’AGCOM, sia, in effetti, un procedimento troppo sommario ed assai meno garantista di quelli che si continuano a celebrare davanti ai Giudici.

E’ ancora troppo presto per farlo ma, nei prossimi mesi, sarà interessante mettere a confronto la “giustizia” secondo i Giudici con quella amministrata dall’Authority.

L’auspicio è che, nel farlo, si possibile concludere che sono due forme di giustizia diverse ma entrambe “giuste” ma, allo stato, qualche dubbio è legittimo.

Nota di trasparenza: Assisto alcuni dei ricorrenti nel procedimento di impugnazione avverso il Regolamento AGCOM con la conseguenza che, nonostante ogni sforzo di obiettività, talune affermazioni potrebbero risultare condizionate da tale circostanza.

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