Voto di scambio: pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall’11 giugno

Qual è la nuova legge atta a reprimere il fenomeno del voto di scambio e da quando sarà in vigore. Quali sanzioni penali dispone per gli autori del reato.

Voto di scambio: pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall'11 giugno
Voto di scambio: pena fino a 22 anni di carcere cosa cambia dall’11 giugno

È utile far notare che dall’11 giugno di quest’anno, vi saranno pene più severe nei confronti di chi integra il reato di voto di scambio. Si tratta di una riforma che incide sull’assetto normativo dell’art. 416 ter del Codice Penale, relativo al cosiddetto “Scambio elettorale politico-mafioso”. Vediamo di seguito quale sarà la legge applicabile a partire dall’11 giugno 2019.

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Voto di scambio: qual è la nuova legge? da chi è stata promossa?

La fonte di riferimento sulla rilevanza penale del voto di scambio è la legge n. 43 di quest’anno (“Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso“), pubblicata da pochi giorni in Gazzetta Ufficiale. In verità, più che di modifica, si tratta di vera e propria riscrittura del testo penalistico, frutto di un dibattito politico in cui, negli ultimi mesi, il Movimento 5 Stelle è stato il principale promotore. Il provvedimento è di fatto passato ed approvato, nonostante le contrarietà emerse da ambienti dell’opposizione parlamentare; ben noto è invece l’interesse verso il tema giustizia e voto di scambio, da parte della formazione pentastellata.

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La condotta punita e le sanzioni

In sostanza, l’articolo, così come riformulato, colpisce il comportamento del soggetto che accetti, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voto di scambio da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’art. 416-bis oppure mediante il metodo mafioso (secondo le modalità di cui al terzo comma dell’art. 416-bis c.p.), in cambio di una controprestazione di un qualche tipo. Fondamentalmente, si tratterà di una controprestazione data dall’erogazione o dalla promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, o ancora dalla disponibilità a soddisfare gli interessi o e gli obbiettivi dell’associazione mafiosa.

Dal punto di vista sanzionatorio, la riforma del suddetto articolo del Codice Penale, prevede la reclusione da 10 a 15 anni. L’identica pena varrà per tutti quelli che promettono, direttamente o attraverso la collaborazione di intermediari, di far avere indebitamente e illecitamente voti. Inoltre, la normativa in oggetto prevede una particolare ipotesi aggravata (una sorta di aggravante speciale o di evento). Pertanto, qualora chi abbia accettato, in un primo tempo, la promessa di voto di scambio, sia poi eletto alle elezioni di riferimento, subirà una pena aumentata ed aggravata, fino ad un massimo di 22 anni e mezzo di prigione. È chiaro che alla base di tale novità normativa, c’è una precisa scelta politica che, in ogni caso e vista la diffusione del fenomeno del voto di scambio, merita consenso.

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