Assicurazione casa: come inviare disdetta e quali danni copre

Assicurazione casa: di che si tratta e quale finalità ha? quali danni copre e come può essere disdetta? Ecco cos’è utile ricordare in proposito

Assicurazione casa: come inviare disdetta e quali danni copre

L’assicurazione casa è un argomento che riguarda davvero tutti. Appare allora necessario fare chiarezza sulle condizioni e i requisiti per inviare una disdetta in modo efficace, anche in relazione ai danni coperti dalla polizza in oggetto. Vediamo allora più nel dettaglio a che cosa occorre stare attenti laddove si voglia interrompere questo specifico rapporto contrattuale con la propria compagnia assicurativa.

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Assicurazione casa: cos’è? è obbligatoria?

Anzitutto, appare doveroso spendere qualche parola sul concetto di assicurazione casa e chiarire se, in taluni casi, è obbligatorio stipularla per legge. L’assicurazione casa è rappresentata da una polizza, ovvero il documento in cui è redatto il contratto di assicurazione, ed è finalizzata a diminuire o annullare possibili carichi di spesa causati da imprevisti più o meno gravi che possono verificarsi dentro la propria abitazione. Pertanto, l’utilità di tale tipo di assicurazione emerge in caso, ad esempio, di eventi atmosferici estremi, allagamenti, incendi o anche, in ipotesi di danni prodotti dai vicini di appartamento. Insomma, finalità dell’assicurazione casa è tutelare la propria abitazione e i beni patrimoniali in essa contenuti. Va rimarcato che la polizza casa costituisce tutela anche in ipotesi di risarcimento per danni provocati a terzi, appunto prodotti dal titolare dell’assicurazione o da un suo familiare. Infatti, l’assicurazione del condominio non copre tale tipo di spese, anzi occorre attivarsi in modo autonomo per far fronte all’incombenza.

Visto quanto sopra, appare chiaro il motivo per cui l’assicurazione casa è definita anche un prodotto assicurativo multirischio, il quale può essere di fatto articolato e caratterizzato in vario modo, a seconda delle specifiche categorie di rischio che include (ad esempio Furto o Responsabilità Civile).

La legge non impone di stipulare obbligatoriamente una assicurazione casa, tranne in un particolare caso. Laddove un privato sottoscriva un mutuo con la propria banca, infatti, è necessario che sia contestualmente stipulata anche un’assicurazione scoppio e incendio sulla casa. La finalità è quella di tutelare l’istituto di credito e di risarcirlo nel momento in cui al verificarsi di uno degli eventi sopra citati, vedesse scomparire la sola garanzia effettiva a tutela del finanziamento concesso al privato.

Effettuare la disdetta: perché? qual è la legge di riferimento?

La ragioni per le quali effettuare la disdetta di tale polizza possono essere differenti. Ad esempio, il contratto sottoscritto si è rivelato poco conveniente dal lato economico, con un premio troppo gravoso da pagare; oppure in ambito risarcimento danni, la compagnia assicurativa non ha rispettato gli impegni assunti; o, ancora, il cliente ha trovato, in un secondo tempo, un’offerta migliore, da parte di un’altra compagnia.

Sul piano normativo, l’assicurazione casa e la disdetta sono oggi regolate dal decreto-legge n. 40 del 2007, ovvero la cosiddetta legge Bersani. In particolare, le norme contenute in tale provvedimento consentono di chiudere il rapporto assicurativo, senza costi aggiuntivi, tenendo però ben presente le disposizioni contenute nelle condizioni del contratto assicurativo stesso. Prima di tale decreto, l’ipotesi disdetta assicurazione casa non era stata ancora compiutamente affrontata dal legislatore.

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Come effettuarla?

Pertanto, la legge vigente ha posto che, se ritenuto conveniente, il titolare di un’assicurazione casa può effettuare disdetta, ma con regole e condizioni differenti, in base allo specifico tipo di polizza sottoscritta (con o senza tacito rinnovo ecc.). Facciamo qualche esempio che possa chiarire la situazione.

In ipotesi di scadenza annuale di un’assicurazione casa stipulata senza tacito rinnovo, l’estinzione del contratto avviene automaticamente, senza alcun obbligo di spedire e comunicare una espressa disdetta. In caso invece di tacito rinnovo, la richiesta di disdetta va spedita entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del contratto. Circa invece le polizze poliennali (ovvero le polizze assicurative che per contratto durano più anni), la disdetta è legata alla data della stipula: pertanto, un’assicurazione casa poliennale firmata prima del 3 aprile 2007 si può disdire solo se sono stati pagati almeno 3 anni di premio, altrimenti vale la regola dei 60 giorni. In via generale, è auspicabile che il cliente che vuole disdire legga tutti i dettagli delle condizioni di disdetta e recesso presenti nel particolare contratto assicurativo, e se opportuno contatti il servizio clienti dell’assicurazione, onde evitare sorprese.

Sul piano delle modalità concrete di disdetta assicurazione casa, esse sono date dall’invio del modulo di disdetta, debitamente compilato in ogni sua parte, con lettera raccomandata A/R, Pec, fax o consegna a mano nella sede dell’assicurazione con la quale si vuole interrompere il rapporto.

Concludendo, va però rimarcato che la disdetta di un’assicurazione casa contestuale alla concessione del mutuo, non può mai aversi prima dell’estinzione del mutuo con la banca. È chiaro che, in queste circostanze, l’istituto di credito è il cosiddetto “contraente forte” e i propri interessi prevalgono su quelli di chi vorrebbe disdire. Tuttavia, capita che la banca consenta la disdetta, ma soltanto dietro pagamento del capitale residuo fino all’estinzione del mutuo.

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