Ipoteca e fermo auto: cosa significa la proporzione col debito?

Fermo auto e ipoteca: l’Agenzia Entrate Riscossione è sempre libera di eseguire atti cautelari nei confronti del contribuente debitore o subisce limiti?

Ipoteca e fermo auto cosa significa la proporzione col debito
Ipoteca e fermo auto: cosa significa la proporzione col debito?

Non sempre i rapporti tra Fisco e contribuenti vanno a gonfie vele. Agenzie delle Entrate Riscossione è infatti quel particolare ente pubblico che ha sostituito Equitalia a partire dal primo luglio 2017, allo specifico fine di gestire le cartelle esattoriali e, in generale, tutte le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso: un vero e proprio braccio operativo degli uffici delle imposte, autorizzato ad accedere direttamente sui conti dei contribuenti, nella finalità della riscossione delle somme inevase. Di seguito vogliamo affrontare una questione pratica che ha proprio a che fare con le situazioni di debito del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: in ipotesi di fermo auto e/o ipoteca immobili, deve sempre sussistere proporzione col debito? Ovvero, quali tutele può far valere il cittadino in debito con il Fisco, laddove si manifesti una possibile “sproporzione” tra il carico tributario e il valore del bene oggetto delle misure cautelari dell’ipoteca o del fermo auto amministrativo? Facciamo chiarezza.

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Fermo auto ed ipoteca immobili: il contesto di riferimento

La questione accennata ha indubbio rilievo nella realtà quotidiana, ma prima di affrontarla, spendiamo qualche parola sul contesto di riferimento, avente a che fare con i rapporti tra Fisco/creditore e contribuente/debitore. Il Fisco, come accennato, si avvale di Agenzia Entrate Riscossione per far valere le procedure cautelari del fermo auto e dell’ipoteca immobili, ovvero degli strumenti finalizzati a tutelare il credito vantato dal Fisco sul contribuente. Tali procedure cautelari sono suddivise in due tipologie:

Ecco perché conviene allinearsi subito a quanto indicato nella notifica di un avviso di accertamento esecutivo, e pagare quanto previsto nella cartella esattoriale.

Il problema della proporzione tra fermo o ipoteca e debito

Il punto è però capire che fare se viene ravvisata una sproporzione tra valore del bene oggetto di fermo o ipoteca e valore del debito non saldato. Come detto, l’ipoteca immobili può essere iscritta su un valore pari al doppio del debito scaduto. Questo è l’unico vero “limite” posto dalla legge, dato che non chiarisce null’altro in proposito. Anzi, in teoria sarebbe per esempio possibile un’ipoteca anche su immobili il cui valore complessivo supera i 500.000 euro, per un debito però di 30.000 0 35.000 euro, quindi molto più basso. Tale possibilità pratica è stata però esclusa dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato la violazione – da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione – del principio di proporzione tra tra il valore dei beni oggetto di ipoteca immobiliare e il valore del debito pendente. E, per quanto riguarda il possibile pignoramento, debbono ricorrere condizioni ancora più rigide: tra esse, il valore del debito citato deve oltrepassare i 120mila euro e il valore totale degli immobili di proprietà del debitore deve essere corrispondente o superiore a 120mila euro. Sulla scorta dell’orientamento della Suprema Corte, ecco allora un appiglio per il contribuente, che può allora tutelarsi contro pretese sproporzionate ed illegittime del Fisco.

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Considerazioni analoghe sono state già svolte dalla giurisprudenza, con riguardo alla sproporzione tra valore dell’auto sottoposta a fermo e valore del debito verso il Fisco. Anche sul fermo auto, come per l’ipoteca immobili, non esiste peraltro una dettagliata disciplina che disponga un limite alla misura cautelare: sono dovuti allora intervenire i giudici tributari, con provvedimenti che hanno fatto chiarezza e hanno tutelato il contribuente contro provvedimenti illegittimi di Agenzia Entrate Riscossione. Concludendo, sarà pertanto opportuno vagliare caso per caso, e potranno essere le autorità giudiziarie a stabilire se sussiste un evidente sproporzione tra i valori citati.

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