Cognome madre ai figli verso l’approvazione, il decreto nel dettaglio

Cognome madre ai figli: disegno di legge nel dettaglio

Cognome madre ai figli verso l’approvazione, il decreto nel dettaglio.

Oltre alla Legge di Bilancio, ci sono alcune norme che potrebbero tenere banco entro la fine del 2017. Come quella del cognome madre ai figli, il cui disegno di legge n. 1628 è stato approvato dalla Commissione Giustizia del Senato. Il testo attende ora l’ok definitivo dal Senato, dopo che la Camera lo ha già approvato 3 anni fa. E per far sì che i tempi non si allunghino ulteriormente, tutti gli emendamenti proposti non sono stati inclusi. Con la conclusione che il testo è pressoché identico a quello approvato dalla Camera nel 2014. Sono state introdotte quindi alcune novità importanti in materia di diritto di famiglia.

Cognome madre: novità per i figli nati nel matrimonio

Andiamo quindi ad analizzare il disegno di legge nel dettaglio. Cominciando dall’introduzione dell’articolo 143-quater nel codice civile, relativo al cognome del figlio nato nel matrimonio.

I genitori coniugati, all’atto della dichiarazione di nascita del figlio, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre. Ovvero quelli di entrambi nell’ordine concordato. In caso di mancato accordo tra genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta.

Cognome madre: figli nati fuori del matrimonio

La legge prevede anche modifiche relative ai figli nati fuori dal matrimonio. In particolare, l’articolo 2 del disegno di legge va a modificare l’articolo 262 del codice civile. Il nuovo testo introduce l’applicazione delle disposizioni dell’art. 143-quater sopra descritto, per i figli nati fuori del matrimonio. Inoltre,

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tal fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento. E quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

Cognome madre: novità per i figli adottati

Si prosegue poi con le nuove disposizioni normative per quanto riguarda il cognome dei figli adottati. In tal senso, è stato modificato e sostituito l’articolo 299 del codice civile.

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Se l’adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire. In caso di mancato accordo, si segue l’ordine alfabetico.

Anche qui, l’articolo di riferimento per le condizioni suddette e particolare resta il nuovo 143-quater del codice civile.

Cognome madre: le novità per i figli maggiorenni

Novità anche per i figli maggiorenni. Il disegno di legge recita:

Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede all’annotazione nell’atto di nascita.

Inoltre la nuova normativa prevede che i figli nati fuori del matrimonio non potranno aggiungere al proprio cognome quello del genitore che non abbia riconosciuto il figlio stesso. O nel caso in cui la paternità/maternità non venga dichiarata giudizialmente.

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