Graduatorie scuola: proroga di un anno, chi riguarda e come funziona

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Graduatorie scuola: proroga di un anno, chi riguarda e come funziona

Proroga di un nuovo anno delle graduatorie dell’ultimo concorso per la scuola. A confermare questo nuovo rinvio è stato un emendamento alla Manovra votato in commissione Bilancio di Montecitorio; tale emendamento, che era già passato in commissione Cultura, va quindi ad allungare la validità triennale delle graduatorie del concorso 2016.

Graduatorie scuola, GM prorogate di un altro anno

Perciò – fermo restando il diritto all’immissione in ruolo dei vincitori del concorso – “sino al termine di validità le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale” che è attualmente vigente; e “limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando”. Il “limite percentuale” attuale si riferisce a all’art. 400, comma 15, del decreto legislativo n.297 del 16 aprile 1994.

A seguito dell’approvazione della Camera quindi al comma 334 se ne aggiungono altri due, 334 bis e 334 ter. Il primo – come già anticipato – dispone che “le graduatorie del concorso di cui all’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all’articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”; mentre il secondo da conferma che “sino al termine di validità, le graduatorie di tutti i gradi di istruzione e di tutte le tipologie di posto sono utili per le immissioni in ruolo anche in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, fermo restando il diritto all’immissione in ruolo per i vincitori del concorso”.

Ma chi riguarda, in particolare, la proroga? Il comma 334 ter chiarisce proprio questo aspetto, andando a superare un ostacolo che il decreto 59/2017 aveva fatto “saltare” solo ai docenti della scuola secondaria di I e II grado; stiamo parlando appunto dell’assunzione degli idonei oltre il 10% anche per la scuola primaria e dell’infanzia. Il comma 334 ter infatti non stabilisce nessuna differenza.

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