Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso integrale è possibile

Poste Italiane: Buoni fruttiferi postali, rimborso integrale possibile

Poste Italiane: buoni fruttiferi, rimborso integrale è possibile.

Rimborso integrale buoni fruttiferi di Poste Italiane


Una domanda legittima interessa i sottoscrittori di buoni fruttiferi emessi da Poste Italiane. Il rimborso integrale è possibile? Per fornire una risposta a questo dubbio bisogna fare riferimento alla giurisprudenza. Prima di tutto, comunque, è necessario ricordare che i buoni fruttiferi postali emessi tra gli anni Settanta e Ottanta offrivano rendimenti elevati. Tuttavia, dal 1986 in poi una normativa specifica (decreto ministeriale 148/86), agì in direzione del dimezzamento dei rendimenti stessi. Con il risultato che i soggetti che andavano a riscuotere si trovarono a percepire una decurtazione delle somme previste. In più, nel decreto si applicava il principio della retroattività. Pertanto, per tutti i buoni emessi dal 1974 in poi, agiva lo stesso principio della decurtazione del 50% sui rendimenti.

Poste Italiane: rimborso integrale Bfp legittimo

E adesso passiamo alla recente giurisprudenza. Come riferisce IlModeratore, il rimborso integrale dei buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane risulta legittimo. O comunque possibile. Si tratta di una vittoria dell’avvocato palermitano Domenica Claudia Favara. Per la quale a prevalere è il tasso stampato sul titolo, piuttosto che il dimezzamento espresso nel decreto ministeriale sopra riportato.

Buoni fruttiferi postali: cambio rendimento va comunicato.

A essere centrale è la buona fede del consumatore; che fa riferimento ai tassi applicati sul retro dei Bfp. E non è stato messo in condizione per valutare il cambiamento di vantaggio dell’investimento stesso. In merito si è pronunciato già il Tribunale di Catania con la sentenza 6430/2016. In questa si affermava quanto segue.

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e le indicazioni riportate sui buoni postali offerti in sottoscrizione alla richiedente deve essere risolta dando la prevalenza alle seconde.

Sostanzialmente, come abbiamo già scritto sopra, prevale il tasso stampato sul titolo; e non il dimezzamento comunicato dal decreto ministeriale. Senza poi che i risparmiatori fossero messi in condizione di valutare come il loro investimento fosse improvvisamente e drasticamente peggiorato.

L’avvocato Favara si è battuta infine per dimostrare come il credito vantato dagli assistiti fosse certo e dovute. Il Tribunale di Palermo si espresso concedendo l’esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso; permettendo l’incasso delle somme; e considerando la causa matura che ha portato al rinvio a una prossima udienza per la decisione finale. Una battaglia vinta, insomma. Che, visti i precedenti (vedi la sentenza sopraccitata) porterà presumibilmente alla vittoria finale e definitiva.

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