Poste Italiane: rimborso errato di buoni fruttiferi. Cosa fare

Poste Italiane: rimborso errato buoni fruttiferi, cosa fare

Poste Italiane: rimborso errato di buoni fruttiferi. Cosa fare.

I buoni fruttiferi di Poste Italiane rappresentano uno dei più importanti elementi del risparmio postale. Tuttavia, chi ha sottoscritto buoni negli anni Ottanta di durata trentennale, si avvicina pian piano alla scadenza. Da qui la possibilità di riscuotere quanto conseguito, ma spesso gli importi descritti nella tabella riportata sul buono non corrispondono a quelli che effettivamente vengono erogati. Ci sono stati già diversi casi di questo tipo e la giurisprudenza si è già espressa in merito, ma il problema continua a riproporsi. Quindi, cosa fare in caso di rimborso errato dei buoni fruttiferi di Poste Italiane?

Poste Italiane: rimborso errato buoni fruttiferi, perché?

I buoni fruttiferi di Poste Italiane emessi negli anni Settanta e fino al 1986 offrivano rendimenti molto interessanti e consistenti. Si tratta dei buoni della serie M, N, P e O. Successivamente il governo è intervenuto con alcuni decreti che hanno ridotto i tassi d’interesse e quindi anche i rendimenti, arrivando perfino a dimezzarli, soprattutto in maniera retroattiva. E’ il caso dei nuovi buoni della Serie Q. Da qui, l’importo che compariva nella tabella impressa sul buono, sembrava non avere più valore. Tali decreti vennero pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ma i titolari dei buoni non vennero espressamente informati sul cambio del rendimento.

Buoni fruttiferi postali: cambio rendimento va comunicato.

Tuttavia, non tutto è perduto. Come afferma Loredana Baldi di Adiconsum Marche a CentroPagina, “la legge prevedeva che al momento dell’emissione l’impiegato postale doveva apporre un timbro sul retro del buono riportante le nuove condizioni e i nuovi tassi d’interesse”. Cosa che non sempre è avvenuta. O perché il timbro non è stato apposto, o perché è stato apposto ma in maniera errata.

Poste Italiane: rimborso errato buoni fruttiferi, cosa fare

Anche la Corte di Cassazione va incontro ai titolari del buono, con una sentenza che stabilisce come il rapporto contrattuale tra il titolare del buono e le Poste al momento dell’emissione del buono fruttifero “si fonda sul tenore letterale del titolo”. La conseguenza? “Va rispettato quanto riportato sul buono”. Ogni caso va analizzato a sé, ovviamente; ma gli importi da recuperare potrebbero essere considerevoli; pertanto è consigliabile fare un tentativo di recupero se e per quello che si può fare.

Anche il Tribunale di Catania (IV Sezione Civile), con la sentenza n. 6430/2016 stabilisce che il rendimento dei buoni fruttiferi emessi dal 1974 al 1986 deve essere quello riportato sul retro del buono stesso. Infine, una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha ribadito il concetto; affermando che solo per i buoni postali emessi dopo il 1986 i rendimenti possono essere inferiori, in quanto il decreto pubblicato in quell’anno legittima tale variazione; per quelli emessi dal 1974 al 1986, invece, dovrebbe restare in vigore il rendimento sottoscritto all’epoca.

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