Antincendio nelle scuole: cosa dice la normativa?

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Antincendio nelle scuole: cosa dice la normativa?

Le norme antincendio nelle scuole sono fondamentali per garantire la sicurezza di alunni, insegnanti e di tutto il personale. Nei mesi scorsi è stata finalmente reso obbligatorio l’adeguamento, da parte degli edifici scolastici, alla normativa antincendio risalente al DM del 26 agosto 1992. Questo è  stato continuamente rinviato, fino a che non  è stato reso obbligatorio entro il 31 dicembre 2017. Con un ulteriore DM, emanato il 21 marzo 2018, sono state inoltre fornite indicazioni prioritarie ai fini dell’adeguamento stesso.

Norma antincendio nelle scuole: il DM 21 marzo 2018

Cipierre srl, azienda leader dell’antincendio in Italia, sottolinea che molti degli oltre 40.000 plessi presenti in Italia non rispettano la normativa entrata in vigore. Sarebbe bene, secondo la società che si occupa anche di impianti oltre che della vendita di estintori e presidi antincendio, che ogni dirigente scolastico sollecitasse il comune, o la provincia, in modo da adeguarsi; a tale proposito, il decreto del 21 marzo introduce delle misure integrative, che potranno essere prescritte ai presidi qualora si trovassero delle violazioni:

Cosa dice il DM del 1992

Il decreto originario, realizzato nel 1992 e reso obbligatorio lo scorso anno, sottolinea che le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvisare alunni, professori e personale in caso di pericolo. Per quanto riguarda la protezione e l’estinzione degli incendi, ogni scuola deve essere dotata di una rete di idranti, costituita da tubazioni disposte ad anello e con una colonna montante in tutti i vani scala dell’edificio. Da questo deve essere derivato un idrante con attacco UNI 45 ad ogni piano, per un eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo; i tubi devono avere una lunghezza tale da raggiungere, con il proprio getto, ogni punto dell’area protetta, mentre il naspo deve essere corredato di una tubazione semirigida, con diametro di 25 mm minimo e lunghezza idonea a raggiungere con il proprio getto tutta l’area di riferimento. Gli edifici scolastici devono essere dotati di estintori portatili, uno per ogni 200 metri quadri e minimo 2 per piano, di capacità estinguente non inferiore 13A, 89B, C.
La norma si conclude sottolineando l’esigenza di mantenere sgombre le vie di uscita e di non compromettere l’agevole apertura e funzionalità delle uscite di sicurezza. Tutte le attrezzature e gli impianti antincendio devono essere controllati periodicamente, al fine di garantirne l’efficienza ed il corretto funzionamento.

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