Tfr e Tfs sono pignorabili, chi rischia e quando è possibile la decurtazione

Tfr e Tfs pignorabili: chi rischia

Tfr e Tfs sono pignorabili, chi rischia e quando è possibile la decurtazione.

Criteri pignoramento TFR, come funziona


Il Tfr e il Tfs sono pignorabili? La risposta l’ha fornita una recente sentenza della VI Sez. Civile della Corte di Cassazione; più precisamente la sentenza n. 19708/2018. Una sentenza che contraddice quella della Corte di Appello di Bari, che aveva trattato un caso di pignoramento dell’indennità di fine servizio a una dipendente del Miur. Quest’ultima era ancora in servizio e il nodo stava nella esigibilità delle somme oggetto di pignoramento.

Tfr e Tfs pignorabili: ecco perché

Il Trattamento di fine rapporto o fine servizio, infatti, risiede in somme accantonate con potenzialità satisfattiva futura, la cui esigibilità avviene al momento del termine del rapporto di lavoro. Con ciò si intende che anche qualora il Tfr non sia esigibile quando il lavoratore dipendente è in servizio, questo lo sarà alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto risulta essere un diritto certo e liquido del lavoratore. Il pignoramento del Tfr, nonostante l’esigibilità futura, è dunque legittimo.

La Corte di Cassazione ha così stabilito che oggetto di pignoramento sono quei crediti la cui sussistenza è certa e liquidabile; non per forza esigibile al momento presente. Essendo il trattamento di fine rapporto o di fine servizio un credito certo e liquidabile, risulta dunque oggetto di pignoramento. Naturalmente l’ordinanza di assegnazione potrà essere espletata solo dopo la maturazione delle condizioni per il pagamento.

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Tfr e Tfs pignorabili: cosa ha detto la Cassazione

Riassumendo, testualmente, la Cassazione ha stabilito quanto segue. “Le quote accantonate del Tfr, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’Inps , sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura. E corrispondono a un diritto certo e liquido del lavoratore; di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità”. Infine la Cassazione ha precisato che questo principio è valido sia per i dipendenti del settore privato, sia per i dipendenti pubblici.

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