Tfr e Tfs: aumento stipendio non vale per la liquidazione. Il calcolo

Tfr e Tfs: aumento stipendio non vale per liquidazione

Tfr e Tfs: aumento stipendio non vale per la liquidazione. Il calcolo.

Perequazione TFR e TFS, il calcolo per la liquidazione


Con il messaggio n. 3234/2018 l’Inps ha fornito informazioni importanti su Tfr e Tfs, in particolar modo in merito all’elemento perequativo introdotto nei nuovi CCNL che ha determinato l’aumento stipendio. Nel messaggio si rende noto come l’elemento perequativo risulta imponibile ai fini pensionistici; e quindi concorre ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; e dell’Assicurazione sociale vita. Al tempo stesso, si parla anche di imponibilità dell’elemento perequativo ai fini Tfr e Tfs. A tal proposito si legge che l’emolumento “non concorre alla determinazione della prestazione; né ai fini Tfr né ai fini Tfs”.

Di conseguenza non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL. La rilevanza ai fini della liquidazione è dunque assente, come riferisce anche la normativa dei nuovi CCNL firmati la scorsa primavera. In questa si esclude “il computo dell’elemento perequativo agli effetti dell’indennità di buonuscita o dell’indennità di anzianità; dell’indennità premio di servizio; del trattamento di fine rapporto”.

Tfr e Tfs: aumento stipendio non rilevante, rabbia Anief

Sulla questione si è pronunciato Anief, con un breve comunicato che denuncia “l’ultima fregatura dell’elemento perequativo che non vale per la liquidazione”. Nella nota si può notare la rabbia di fronte a questa novità. “Non soltanto gli aumenti del 3,48% per il 2018 sono stati erogati dal mese di marzo e non valgono per gli anni successivi; ma addirittura neanche per il Tfs/Tfr e questo perché non sono aumenti, ma un bonus concordato con i sindacati confederali, a dispetto di quanto previsto dalla legge di stabilità che ne aveva coperto i finanziamenti e dell’inflazione salita di 14 punti in dieci anni”.

Perequazione nel cedolino: la circolare Inps.

Tfr e Tfs: elemento perequativo, riepilogo informazioni

Va ricordato che l’elemento perequativo viene erogato per un periodo limitato, ovvero fino a dicembre 2018. Partito in ritardo rispetto ai programmi originari, l’emolumento è corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni. La voce non risulta nei mesi in cui è corrisposto lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti; e non è presente neppure in caso di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. Fanno eccezione il personale della scuola e gli istituti di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie.

Riepilogando quanto contenuto nel messaggio Inps, l’elemento perequativo sarà utile ai fini del calcolo pensione; ma non per la determinazione del trattamento di fine rapporto o del trattamento di fine servizio.

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