Buoni fruttiferi di Poste Italiane: clausola CPFR cointestati, cosa significa

I buoni fruttiferi di Poste Italiane possono essere caratterizzati dalla clausola CPFR. Ecco cosa significa e come funziona per i buoni cointestati.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: clausola CPFR cointestati
Buoni fruttiferi di Poste Italiane: clausola CPFR cointestati, cosa significa

Rimborso buoni fruttiferi cointestati, quale clausola vige


I buoni fruttiferi di Poste Italiane risultano un prodotto di investimento sicuro e differente in base alle esigenze dei risparmiatori. Esistono infatti diverse tipologie di buoni e questi possono essere anche cointestati, ovvero intestati contemporaneamente a più persone (ma non a più di quattro). A tal proposito è da tenere a mente una determinata clausola denominata CPFR, a volte chiamata anche solo PFR. Tale acronimo sta per “Con Pari Facoltà di Rimborso” e sottintende che ciascuno degli intestatari del buono ha la stessa facoltà di ottenere il rimborso spettante.

Buoni fruttiferi di Poste Italiane: clausola CPFR, cosa significa

Citando la definizione della Cassa Depositi e Prestiti, la clausola CPFR significa “Con Pari Facoltà di Rimborso”. Grazie a questa clausola, ogni intestatario può richiedere autonomamente il rimborso del Buono. Per fare ciò sarà sufficiente presentare il titolo cartaceo dell’atto della richiesta.

Va ricordato che la cointestazione dei Buoni a più soggetti è ammessa a patto che questi non siano più di quattro, e con facoltà di rimborso disgiunto per ciascuno intestatario. Va comunque annoverata la possibilità di escludere questa facoltà al momento della sottoscrizione. Di contro non sono ammesse cointestazioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni.

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Buoni fruttiferi di Poste Italiane: rimborso cointestatario, come funziona

La CDP risponde anche a una domanda frequente, che prevede il rimborso di un soggetto cointestatario del buono senza che gli altri ne vengano a conoscenza. Viene dunque risposto che risulta possibile notificare un’opposizione al rimborso direttamente presso gli uffici postali o tramite notifica di un ufficiale giudiziario.

Per quanto riguarda i Bfp emessi fino al 27 dicembre 2000, ci si può opporre al rimborso solo nelle seguenti modalità.

Di conseguenza il pagamento del Buono resta bloccato fino a revoca dell’opposizione da parte di chi l’ha effettuata; oppure tramite provvedimento autorizzativo dell’Autorità Giudiziaria.

Discorso diverso per i Buoni fruttiferi postali emessi dal 28 dicembre 2000. Da questa data in poi, infatti, “non è più ammissibile l’opposizione al rimborso formulata da uno dei cointestatari con pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto”. L’impedimento del rimborso può avvenire solo tramite provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ordini a Poste la sospensione del pagamento. Solo una eventuale notifica ulteriore che rimuova l’impedimento potrà consentire all’Ufficio postale di procedere al rimborso.

In conclusione, per i Bfp rappresentati da documento cartaceo emessi dal 5 settembre 2005, il rimborso da parte dell’Ufficio postale non avviene in presenza di provvedimento dell’autorità giudiziaria o di opposizione scritta al rimborso da parte di un cointestatario o degli eredi del cointestatario deceduto.

Buoni fruttiferi postali cointestati: come verificarne l’esistenza

Per verificare se esistono Bfp intestati o cointestati a se stessi è possibile fare richiesta presso qualsiasi ufficio postale; pagando apposita commissione il cui importo varia in base al numero di uffici postali coinvolti direttamente nella ricerca. Per tale motivo Poste consiglia di fornire il maggior numero di informazioni possibile per facilitare e velocizzare la ricerca.

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