Pensione invalidità con assegno ridotto: importo e motivi del taglio

Quanto è l’importo della pensione di invalidità con assegno ridotto? E quali sono i motivi del taglio? Ecco un po’ di informazioni utili.

Pensione invalidità: assegno ridotto
Pensione invalidità con assegno ridotto: importo e motivi del taglio

Assegno pensione di invalidità ridotto: ecco quando e perché


La pensione di invalidità è un trattamento riservato ai soggetti con una determinata percentuale di riduzione della capacità lavorativa. Tuttavia non si tratta di una prestazione universale, ma variabile in base ad alcuni fattori, che possono riguardare la posizione assicurativa dell’interessato e il livello di invalidità. Bisogna comunque fare delle opportune distinzioni tra trattamenti previdenziali e assistenziali. Da un lato c’è l’assegno ordinario di invalidità, così come la pensione d’inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro; dall’ altra figurano due trattamenti assistenziali, come la pensione di invalidità civile e la pensione di inabilità civile. Nel primo caso sono richiesti requisiti contributivi e l’importo può subire una riduzione se vengono prodotti redditi da lavoro; nel secondo caso non esistono requisiti contributivi, bensì soglie reddituali.

Pensione invalidità: assegno ordinario, quando e perché si riduce

Come riporta La Legge per Tutti, l’assegno ordinario di invalidità è cumulabile con i redditi da lavoro, ma solo fino a una certa soglia. L’assegno ordinario d’invalidità subisce infatti una riduzione in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa da parte del soggetto e quindi in caso di superamento della soglia reddituale.

Il trattamento minimo annuo è il risultato del calcolo che si ottiene moltiplicando il trattamento mensile (507,42 euro) per 13 mensilità e quindi per 4 (o per 5).

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Pensione invalidità: importo ridotto, la seconda trattenuta

C’è poi una seconda riduzione prevista dal D.lgs. 503/1992, che riguarda le pensioni di invalidità per i lavoratori del settore pubblico e privato. Tra queste spunta ad esempio la pensione di inabilità alle mansioni e a proficuo lavoro. Questi trattamenti non subiscono il primo taglio, bensì solo la seconda riduzione, che in realtà è una trattenuta. Questa può avvenire se l’assegno ordinario che ha già subito la riduzione resta comunque superiore al trattamento minimo. E dipende prevalentemente da un requisito contributivo del soggetto. Ovviamente resta fuori dal novero la pensione di inabilità permanente e assoluta, che come è noto non è cumulabile con redditi da lavoro. A differenza invece delle pensioni di inabilità a proficuo lavoro e alle mansioni.

Dunque, se il soggetto vanta almeno 40 anni di contributi non subirà alcuna trattenuta, neppure se il reddito supplementare risulti inferiore al trattamento minimo oppure derivi da attività socialmente utili facenti parte di programmi di reinserimento di anziani. Lo stesso vale se i contratti a termine con i quali sono stati impiegati gli anziani durano meno di 50 giorni nel corso dell’anno solare. Se invece i 40 anni di contributi non sono stati raggiunti, allora può avvenire la seconda trattenuta sulla parte eccedente il trattamento minimo, nella misura del 50% per il lavoro dipendente e del 30% per il lavoro autonomo.

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