Assicurazione auto ferma non si deve pagare, gli articoli in Italia

Assicurazione auto ferma non si deve pagare

Assicurazione auto ferma non si deve pagare, gli articoli in Italia.

In caso di veicolo fermo sul suolo privato, si deve comunque pagare la assicurazione auto? Sul tema si è espressa la Corte di Giustizia Ue con la sentenza C-80/17 del 4 settembre 2018. La Corte fa riferimento a un episodio avvenuto in Portogallo. Più precisamente riguardo la richiesta di rimborso da parte dell’Organismo di indennizzo nei confronti di una donna che non aveva pagato l’assicurazione perché il veicolo era fermo in suolo privato. Con lo stesso veicolo, tuttavia, il figlio della donna ha circolato liberamente, causando un incidente che ha portato alla morte di diverse persone, conducente compreso. La sentenza europea, pertanto, attribuisce le responsabilità non solo al guidatore del veicolo che ha causato l’incidente, ma anche al proprietario dello stesso che non lo ha assicurato, nonostante la possibilità di circolare.

Assicurazione auto ferma: cosa dice la sentenza europea

Nella parte conclusiva della sentenza della Corte di Giustizia Ue si legge quanto segue. “Si deve ritenere che un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di veicolo”. Vien da sé dunque che tale veicolo “non smette di essere soggetto all’obbligo di assicurazione per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privato”.

Più avanti si legge. “Una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell’incidente sia venuto meno, come nella fattispecie, all’obbligo di assicurare tale veicolo, che gli incombeva in forza del diritto nazionale, tale organismo di indennizzo può esercitare un’azione, oltre che contro il o i responsabili del sinistro, anche contro il proprietario suddetto; indipendentemente dalla responsabilità civile di quest’ultimo nel verificarsi dell’incidente”.

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Assicurazione auto ferma in Italia: si deve pagare o no?

Quanto sopra riportato fa dunque riferimento al Portogallo. Ma in Italia come funziona? Per il momento si deve continuare a far fede al codice delle assicurazioni (art. 122) e al codice della strada (art. 193). Nel primo si legge che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico; o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile”.

L’articolo 193 del Codice della Strada precisa che i veicoli a motore sopraccitati “non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Come scrive l’avvocato Valeria Zeppilli per Studio Cataldi, in Italia è ancora in vigore quanto stabilito dalla normativa nazionale. Pertanto l’obbligo di assicurare i veicoli in sosta su aree private non è ancora vigente. Ma citando fonti del Sole 24 Ore, potrebbero esserci dei cambiamenti a breve. Con il Consiglio Ue e la Commissione europea che stanno discutendo su delle modifiche alla direttiva 2009/103. E che avrebbero come conseguenza l’adeguamento della normativa a quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue.

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