Pace fiscale 2018: scadenze novembre, il calendario e le date del condono

Pace fiscale 2018 scadenze novembre
Pace fiscale 2018: scadenze novembre, il calendario e le date del condono

Calendario pace fiscale: le scadenze di novembre


L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online dei chiarimenti sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, come stabilito dal DL n. 119/2018 (articolo 2). Qui si stabilisce che gli avvisi di accertamento, gli avvisi rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono venire definiti tramite il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, prive di sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro 30 giorni dalla predetta data.

Con apposito provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha dunque fissato le date e le regole relative alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non definiti al 24 ottobre 2018. Ciò significa che non rientrano nella definizione agevolata gli importi impugnati entro e oltre il 24 ottobre. Inoltre rientrano nella definizione agevolata anche le somme contenute negli inviti al contraddittorio notificati entro il 24 ottobre 2018, per le quali è previsto il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro 30 giorni dall’ entrata in vigore del decreto.

Infine, gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre potranno essere perfezionati con il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori entro il termine che di seguito andremo a vedere.

Pace fiscale: il calendario fiscale di novembre 2018

Ci sono diverse scadenze in base al tipo di atto che il contribuente deve tenere in mente per effettuare il versamento ai fini del perfezionamento della definizione agevolata. Le date da segnare sul calendario sono le seguenti.

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Pace fiscale 2018: scadenze novembre, come pagare

Nel comunicato l’Agenzia delle Entrate precisa che in caso di atto definibile per il quale non è richiesto pagamento di imposte e contributi, “il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento”.

Come scritto sopra si potrà scegliere per il pagamento rateale (con l’aggiunta dei dovuti interessi) oppure per il versamento in un’unica soluzione. Relativamente alla prima opzione, il versamento delle somme potrà essere effettuato con un numero massimo di 20 rate al mese di pari importo. La prima rata dovrà essere pagata nelle scadenze sopra riportate. Per quanto riguarda le restanti, invece, il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di ogni trimestre.

Il pagamento dovrà avvenire tramite distinto modello F24 o F23 e andranno usati i relativi codici tributo specificati dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento dedicato. Entro 10 giorni dal versamento della prima rata o dell’unica soluzione, il contribuente consegna all’ufficio di riferimento la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento.

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