TFR: esonero pagamento aziende, la circolare del Ministero

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TFR: esonero pagamento aziende, la circolare del Ministero

Le ultime notizie sul Tfr riportano la circolare n. 19/2018 del Ministero del Lavoro che ha così comunicato le istruzioni correlate alle disposizioni contenute nella Legge n. 130/2018, art. 43-bis. Infatti le aziende in procedura fallimentare o che si trovano in amministrazione straordinaria e che fruiscono della proroga relativa al trattamento straordinario di integrazione salariale nel biennio 2019-2020 causa crisi aziendale, saranno esonerate dal pagamento del Tfr.

Tfr: esonero pagamento aziende in crisi

Come scritto nella circolare, il cosiddetto Decreto Genova ha introdotto la possibilità di riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, in favore di quelle imprese che hanno cessato la propria attività e per le quali non siano ancora terminate le procedure di licenziamento dei lavoratori. L’articolo 43-bis del suddetto Decreto prevede per le aziende che si trovano nelle condizioni sopra riportate la possibilità di essere esonerate dal pagamento del Tfr relativo alla retribuzione persa, in seguito alla riduzione oraria o sospensione dal lavoro e dal pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende in crisi di cui si parla nell’art. 44 del DL n. 109/2018 può essere riconosciuto “anche in favore dei lavoratori dipendenti di imprese in procedura concorsuale”. Infatti si ricorda che le quote di Tfr maturate durante il periodo di CIG sono a carico del datore di lavoro; invece, quelle relative alla retribuzione persa di cui sopra sono a carico della gestione di afferenza, fatta eccezione per quelle relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Pertanto la norma a cui stiamo facendo riferimento stabilisce che le aziende in crisi che fruiscono del trattamento di integrazione salariale sono esonerate per gli anni 2019-2020 dal pagamento delle quote di Tfr maturate legate alla retribuzione persa a seguito di riduzione oraria o sospensione del lavoro.

Tfr: esonero pagamento aziende, le istruzioni

Il quarto punto della circolare del Ministero del Lavoro esplica le indicazioni operative sulla questione. Qui viene spiegato che, in sede di accordo per l’accesso all’intervento della CIGS, il costo complessivo delle misure di esonero sarà quantificato sulla base dei dati forniti dai rappresentanti legali delle aziende. E in seguito sarà accertata la sussistenza delle relative risorse finanziarie. Successivamente, al momento della presentazione dell’istanza di CIGS da presentare al Ministero stesso. E più precisamente alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e formazione, “i rappresentanti legali delle aziende richiederanno l’ammissione alle citate misure di esonero”.

Pertanto “le aziende forniranno la stima delle misure di esonero alle quali richiedono l’ammissione”, con particolare riguardo ai seguenti elementi.

L’ammissione alle misure sopra riportate saranno riferite “nell’ambito del decreto di autorizzazione al trattamento di CIGS adottato ai sensi dell’art. 44 del DL 109/2018, con evidenza separata dei relativi oneri per accantonamento del Tfr e del ticket di licenziamento”. Al raggiungimento dei requisiti di accesso all’esonero del pagamento del Tfr e del ticket di licenziamento, bisognerà richiedere anche apposita autorizzazione all’Inps, seguendo modalità che saranno comunicate tramite apposito messaggio dell’Istituto stesso. Infatti per l’esonero delle quote di Tfr correlate al trattamento CIGS 2019 l’esonero potrò essere autorizzato dall’Inps. E parimenti, per le quote di Tfr 2020, l’esonero potrà essere autorizzato dall’Inps nel 2021.

Tfr: liquidazione durante periodo CIGS

Il documento del Ministero precisa che tali disposizioni non andranno a modificare la struttura già esistente del Tfr. Né nella sua destinazione, né tantomeno nel suo apparato. Per il calcolo del Tfr sarà dunque necessario continuare a considerare i consueti elementi di determinazione. Così come per le destinazioni, che restano legate ai fondi di previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria o presso il datore di lavoro stesso. In quest’ultimo caso la liquidazione del Tfr maturato durante il periodo di CIGS, avverrà, al termine del suddetto periodo, a opera dell’Inps.

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Tfr: esonero pagamento aziende, risorse

La circolare ministeriale ricorda infine che gli esoneri di cui si parla “possono essere autorizzati fino a concorrenza delle somme normativamente stanziate, pari complessivamente a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021”. Inoltre il limite di spesa indicato risulta essere “un limite complessivo per entrambi gli interventi previsti dalla norma”. Infine, “all’onere derivante dall’applicazione della normativa in materia di esoneri, pari a 16 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione”. Il monitoraggio della spesa avverrà tramite verifiche mensili a cura dell’Inps sui flussi di spesa. In caso di raggiungimento dei limiti di spesa, l’Inps non considererà ulteriori domande.

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