Fattura elettronica 2019: copia cartacea è obbligatoria, il chiarimento

Ultimi chiarimenti sulla fattura elettronica 2019 e in particolare su una questione riguardante la copia cartacea del documento. Cosa sapere.

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Fattura elettronica 2019: copia cartacea è obbligatoria, il chiarimento

Copia cartacea o pdf fattura elettronica


L’obbligo di fattura elettronica 2019 è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Esonerati, per il momento, i titolari di partita Iva che operano in regime agevolato (dei minimi o forfettario). Per loro sussiste comunque la possibilità di iniziare a utilizzare la fattura elettronica già da quest’anno. Oppure continuare come hanno sempre fatto. L’impatto con la fattura elettronica 2019 è stato differente per i professionisti e gli operatori Iva, in termini positivi e negativi. Tuttavia continuano a emergere dubbi e questioni che urgono chiarimenti. Tra questi uno riguarda la copia cartacea del documento. Su tale quesito ha risposto l’Agenzia delle Entrate.

Fattura elettronica 2019: copia cartacea, il quesito

Nella pagina delle FAQ sul portale Fatture e Corrispettivi in merito alla fattura elettronica emerge tale quesito. “I professionisti dal 2019 saranno obbligati a emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva”. Infatti, il cambiamento più importante è per chi emette la fattura. “Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la PEC, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dal Sistema di Interscambio?” Una domanda legittima, soprattutto considerando una comune mancata propensione alle nuove tecnologie da parte degli italiani (a volte giustificata dai problemi derivanti dal mancato funzionamento di quelle tecnologie); ma soprattutto una reticenza generica di fronte al cambiamento. In questo caso il cambiamento è dato proprio dalla digitalizzazione della fattura e dunque dal destino del documento cartaceo. (Leggi anche come annullare la fattura digitale online e velocemente).

Fattura elettronica 2019: copia cartacea, l’Agenzia delle Entrate risponde

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito richiamando il Decreto Legislativo n. 127/15 (articolo 1), che di fatto regolamenta le basi della fatturazione elettronica. Stando all’articolo citato, l’operatore Iva residente o stabilito è tenuto all’emissione della fattura elettronica anche nei rapporto con i consumatori finali, quindi in ambito B2C (Business to Consumer). E consegnare a loro una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, a patto che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Un altro aspetto da sottolineare è che “tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi un indirizzo PEC”.

Per quanto riguarda i soggetti esonerati dall’obbligo di fattura elettronica, questi non sono tenuti alla conservazione elettronica delle fatture elettroniche ricevute “nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche”.

Riassumendo, alla luce di quanto riportato sopra, il consumatore finale potrà ricevere una copia analogica della fattura oppure rinunciarvi. Per i titolari di partita Iva in regime di vantaggio, invece, ci sono 2 possibilità. La conservazione analogica della fattura se non si comunica l’indirizzo PEC o il codice destinatario; oppure la conservazione digitale in caso di PEC o codice destinatario comunicato.

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