Pignoramento pensioni 2019 conto corrente: quando avviene e calcolo

Come funziona il meccanismo del pignoramento pensioni e del conto corrente nel 2019: ecco quando avviene e come si calcolano le somme pignorabili.

Pignoramento pensioni 2019 conto corrente
Pignoramento pensioni 2019 conto corrente: quando avviene e calcolo

Calcolo pignoramento pensioni 2019


Come funziona il meccanismo del pignoramento pensioni nel 2019, quali sono i limiti e il tetto delle somme pignorabili? Andiamo a rispondere cercando di riepilogare le principali informazioni utili, come avviene la procedura di pignoramento (dal decreto ingiuntivo al prelievo effettivo delle somme) e quali sono le cose da sapere a riguardo.

Pignoramento pensioni 2019: il decreto ingiuntivo

Dietro un pignoramento c’è sempre un debito che non è stato estinto. Mettiamo il caso che il soggetto debitore sia un pensionato. Il creditore vanta dunque un credito nei confronti del pensionato, il quale non paga nei tempi prestabiliti. Pertanto il creditore agisce per rivalersi sul debitore, rivolgendosi al giudice competente al fine dell’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del pensionato debitore.

Pignoramento pensioni 2019: come funziona

Quest’ultimo ha diritto a 10 giorni di tempo per ripianare la propria posizione ed estinguere il debito o risolverla in accordo con il creditore. Passato questo lasso di tempo il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e questo significa che si può procedere con il pignoramento presso terzi, laddove il “terzi” è riferito a un soggetto terzi, che può essere l’Inps o l’ente pensionistico che accredita la pensione al soggetto (prima della corresponsione); oppure la banca o le Poste dove il pensionato debitore ha il conto corrente (quindi dopo la corresponsione del trattamento).

A loro volta questi ultimi enti procedono con il blocco delle somme oggetto del pignoramento fino a che il debito non è completamente estinto. Tuttavia non tutte le somme possono essere pignorate al pensionato. Andiamo a vedere quali sono i limiti e come funziona il calcolo a riguardo.

Pignoramento pensioni 2019 conto corrente: limiti somme e calcolo

Come abbiamo già scritto in questo articolo, il pignoramento per i pensionati debitori può agire solo su un quinto della pensione. Dall’assegno pensionistico deve però essere sottratto il minimo vitale, che ammonta a una volta e mezzo l’assegno sociale. Quest’ultimo per il 2019 corrisponde a 457,99 euro, pertanto il minimo vitale sopraccitato corrisponderà a 686,98 euro.

Il pignoramento può agire anche sul conto corrente e non solo sulla pensione in sé per sé. Tuttavia anche qui va registrata una tutela per i pensionati. Per le somme depositate sul conto corrente che sono pignorabili si parte da 1.373,97 euro, ovvero una cifra che corrisponde a 3 volte l’assegno sociale. Ciò significa che se sul conto corrente di un pensionato ci sono 1.300 euro, quella somma non potrà essere toccata. Al contrario, se ci si trovano 1.500 euro, il creditore potrà rivalersi, in un primo momento, solamente su 126,093 euro (ovvero 1.500 – 1.373,97).

Pignoramento pensioni 2019: cosa succede se il creditore è l’ente della riscossione

Infine, se il creditore non è un soggetto privato ma un ente della riscossione, i calcoli cambiano ancora una volta. Il pignoramento potrà agire seguendo tali operazioni.

Pignoramento pensioni 2019 conto corrente: ultime novità

Con la sentenza n. 12 del 31 gennaio 2019 la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla disparità di trattamento tra pensionati dopo l’entrata in vigore del DL n. 83/2015, e più precisamente con riferimento all’articolo 23 comma 6. La nuova regola stabiliva che chi avesse ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo prima del 27 giugno 2015, fosse penalizzato rispetto a chi l’avesse ricevuta dopo perché al primo sarebbe stata pignorata l’intera somma disponibile sul conto corrente, mentre al secondo solo quella prevista nei limiti imposti dalla legge.

La Corte Costituzionale si è pronunciata in favore della tutela del pensionato sul cui conto corrente è accreditata la pensione sociale mensile. Il bilanciamento è avvenuto estendendo anche il comma 8 dell’articolo 545 del codice di procedura civile tra le disposizioni elencante nel sopraccitato decreto legge n. 132/15.

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