Lavoro stagionale 2019 e contratto a tempo determinato, la normativa

Qual è la situazione attuale del lavoro stagionale in Italia, la sua disciplina e la particolare flessibilità garantita a questi contratti.

Lavoro stagionale 2019 e contratto a tempo determinato, la normativa
Lavoro stagionale 2019 e contratto a tempo determinato, la normativa

Sappiamo tutti della frequenza con cui sono stipulati, in alcuni periodi dell’anno, contratti di lavoro stagionale. Si registrano infatti picchi di lavoro, specialmente nel periodo estivo, per settori come quello agricolo, turistico-alberghiero e commerciale. Vediamo che risposta dà la legge circa l’inquadramento dei lavoratori di questo ambito.

Lavoro stagionale: il decreto Dignità come fonte di riferimento e le novità essenziali in tema di lavoro a tempo determinato

Uno dei maggiori provvedimenti di questo Governo è il cosiddetto decreto Dignità. Esso, tra i vari punti, in particolare intende combattere la precarietà attraverso modifiche al Jobs Act approvato qualche anno fa. Tali novità intendono rafforzare la posizione del lavoratore rispetto a quella del datore di lavoro. Per ciò che riguarda i contratti a tempo determinato, è ritornata la causale del contratto, cioè l’espressa indicazione scritta del ricorso al termine. Inoltre la durata massima del contratto sarà sempre pari a 24 mesi (non più 36). Ne consegue che, se è oltrepassato detto termine, il contratto diventa a tempo indeterminato.

Lavoro stagionale: le caratteristiche alla luce del decreto Dignità e del Codice dei contratti

Chiaramente il lavoro stagionale rientra tra quelli a tempo determinato. Però ha alcune peculiarità rispetto all’ipotesi generale; esse rendono il contratto più elastico, modulabile e con meno vincoli. In particolare, allo stato attuale, il contratto stagionale non ha durata massima del rapporto di lavoro e può essere prorogato; non è soggetto al periodo di pausa tra un contratto e l’altro; né a limiti circa il numero dei lavoratori che si possono assumere; né alle causali; neanche è soggetto ai contributi aggiuntivi per la disoccupazione previsti per ogni lavoratore a termine. Ciò che emerge e che queste disposizioni restano tali e quali anche con la vigenza del decreto Dignità.

In particolare, la non soggezione del lavoro stagionale al limite massimo dei 24 mesi è sancita dal cosiddetto Codice dei Contratti (d. lgs. n. 81 del 2015). Tale provvedimento peraltro stabilisce che ai lavoratori stagionali – a differenza di quanto previsto dal decreto Dignità – non deve essere applicato alcun limite numerico circa i lavoratori che possono essere assunti. Ne consegue che non vale per essi il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio dell’anno di assunzione. Tale aspetto è una ulteriore conferma della flessibilità riservata a questa tipologia di lavoro.

Lavoro stagionale: aspetti fiscali e diritto di precedenza

Altre agevolazioni finalizzate a favorire il ricorso al lavoro stagionale, sono quelle relative alla mancanza di un obbligo, per il datore di lavoro, di pagare all’INPS, per i suoi lavoratori stagionali, l’aliquota aggiuntiva, ora soprannominata NASPI, pari all’1,40%. Pertanto l’azienda non deve pagare contributi aggiuntivi, finalizzati peraltro a coprire i costi dell’indennità di disoccupazione. La finalità è sempre quella di evitare aggravi di spesa per chi assume. Sempre sul piano fiscale, il decreto Dignità non ha previsto alcune tipo di versamento di aliquote INPS addizionali anche per i lavoratori stagionali; inoltre, per essi non vale l’ulteriore addizionale dello 0,5% per i rinnovi.

Circa il diritto di precedenza nell’assunzione, i lavoratori stagionali hanno precedenza per le nuove assunzioni. Ciò nel senso che tale facoltà spetta a tutti gli stagionali che abbiano lavorato per più di 3 mesi. La precedenza opera nei confronti di eventuali nuove assunzioni stagionali. In caso di lavoro a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, vale la precedenza su tutte le assunzioni svolte entro 12 mesi dalla cessazione degli effetti del contratto (sempre che l’interessato esprima tale facoltà entro 6 mesi dalla cessazione del lavoro stagionale).

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