Decreto legittima difesa 2019 approvato, cosa cambia nel testo completo

Proporzionalità assoluta in caso di legittima difesa domiciliare, inasprimento delle pene, eccesso colposo. Le novità del decreto legittima difesa 2019

legittima difesa domiciliare
Decreto legittima difesa 2019 approvato, cosa cambia nel testo completo

Il 6 marzo la Camera ha approvato il ddl sulla legittima difesa (clicca qui per i dettagli), con una maggioranza di 373 voti a favore. Gioiscono Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia; 25 i deputato pentastellati che non hanno votato.

Il testo passato in esame dal Senato, dove ora dovrà tornare per la terza lettura, visti alcuni emendamenti relativi alla copertura finanziaria.

Quali sono gli intenti ricercati con questo decreto legittima difesa 2019

È indubbio che la legittima difesa in ambito domiciliare presenti delle particolarità rilevanti. Infatti nel domicilio la personalità più intima del soggetto trova massima espressione. Per questo rappresenta un luogo particolarmente delicato (oltre ad essere chiuso), la cui violazione può generale vulnerabilità e insicurezza più che in altri contesti.

Partendo da questa considerazione, l’intento del disegno di legge è proprio quello di ampliare i margini della legittima difesa, dando maggiori tutele a chi reagisce ad una violazione di domicilio.

Le novità principali riguardano alcune modifiche al codice penale. Nella parte generale, cambia innanzitutto il testo dell’art. 52.

Come cambia l’articolo 52 del codice penale con il decreto di legittima difesa 2019

Nel tentativo di eliminare qualsiasi discrezionalità giudiziale, si reintroduce una presunzione iuris et de iure di proporzionalità in caso di legittima difesa domiciliare. Ciò significa che non è ammessa prova contraria. Un tentativo in tale direzione si fece nel 2006. Poi però la giurisprudenza l’aveva neutralizzato. Oggi il legislatore ci riprova e introduce il termine “sempre” al secondo comma dell’art. 52 c.p.

Si dovrà vedere, a testo approvato, come reagirà la giurisprudenza alla novella, dato che non sono da escludere incompatibilità costituzionali e con la Cedu.

Presunzione sulla necessità difensiva

Per evitare poi che, pur essendoci la proporzionalità, non venga riconosciuta la necessità difensiva, viene aggiunto un quarto comma all’art. 52 c.p. Infatti: “Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

Eccesso colposo: la modifica all’articolo 55 del c.p.

Si modifica anche l’art. 55 c.p., che disciplina l’eccesso colposo. Le novità riguardano sempre l’ambito della legittima difesa domiciliare. La punibilità viene esclusa per chi, trovandosi in stato di grave turbamento o minorata difesa commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Tale norma ricalca nella sostanza le nuove previsioni dell’art 52 c.p. Potrebbe avere una certa rilevanza qualora esse venissero colpite da declaratoria di incostituzionalità.

Legittima difesa 2019: l’inasprimento delle pene e la sospensione condizionale

Altre novità riguardano l’inasprimento di pena per alcune categorie di reati contro il patrimonio. La detenzione per il delitto di violazione di domicilio lievita da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni. Maggiori le pene anche per il furto in abitazione e per la rapina.

Cambia poi la disciplina sulla sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo. La sospensione viene infatti subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Altre modifiche apportate attraverso il decreto legittima difesa 2019

Riformato inoltre l’art. 2044 del codice civile. Nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare, viene esclusa in ogni caso la responsabilità aquiliana per chi ha compiuto il fatto. Per l’eccesso colposo viene prevista per il danneggiato un’indennità, calcolata dal giudice tenendo conto
«della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Si introduce poi il patrocinio gratuito a spese dello Stato per il soggetto assolto, prosciolto o con procedimento archiviato in materia di legittima difesa o eccesso colposo di legittima difesa. Inoltre, nella formazione dei ruoli di udienza si prevede che debba essere data priorità ai procedimenti aventi ad oggetto la legittima difesa domiciliare.

Gli applausi e le critiche a uno dei principali provvedimenti del 2019

La destra si è mostrata compatta sul sì al provvedimento. Salvini esprime “enorme soddisfazione per il sì alla legge sulla legittima difesa“. Assicura che “stiamo andando verso un’altra promessa mantenuta con gli italiani“.

Per Giulia Bongiorno: «Stop ai calvari giudiziari per chi si difende e per chi reagisce ad un’aggressione in stato di turbamento».

Il M5S, tramite una nota dei deputati, fa alcune precisazioni per giustificare il suo favore al provvedimento: “Vogliamo rassicurare gli italiani sulle fake news secondo cui la nuova legge sulla legittima difesa creerebbe una situazione di far west. Niente di tutto questo: le regole sul possesso di armi restano invariate”.

Un secco no al disegno di legge arriva invece dalle opposizioni e anche dall’Associazione nazionale magistrati. Per Francesco Minisci, presidente ANM: “Non si può abbandonare il principio di proporzionalità sulla legittima difesa“. Critiche anche da parte di alcuni giuristi. Per Roberto Bartoli:“A dispetto di alcune, per la verità pochissime, luci, la proposta di riforma della legittima difesa, già approvata dal Senato, presenta molti lati oscuri, alcuni dei quali non esitiamo a definire addirittura bui“.

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