Negoziazione assistita obbligatoria: aspetti procedurali e quando scatta

Che cos’è la negoziazione assistita obbligatoria e da quale legge è disciplinata. Quando scatta e quali sono i più rilevanti aspetti procedurali.

Negoziazione assistita obbligatoria aspetti procedurali e quando scatta
Negoziazione assistita obbligatoria: aspetti procedurali e quando scatta

È un istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico. Stiamo parlando della cosiddetta negoziazione assistita obbligatoria. Vediamo di seguito cos’è utile sapere in merito, dato che è da ritenersi un valido strumento di definizione stragiudiziale delle controversie, ovvero di soluzione delle liti senza aver bisogno della sentenza del giudice.

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Negoziazione assistita: cos’è e da quale legge è stata introdotto

Oggi, per ridurre il numero di cause pendenti in tribunale e rendere quindi un po’ meno lento il funzionamento della giustizia in Italia, il legislatore ha spinto verso l’uso di sistemi di definizione stragiudiziale delle controversie. Di particolare rilievo sono la cosiddetta mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita, quest’ultima oggetto del presente articolo. La normativa di riferimento sul tema è piuttosto recente, essendo stata varata con il decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014.

In base a quanto disposto dalla legge appena menzionata, la negoziazione assistita è un iter formale che ha il suo apice nella stesura della cosiddetta convenzione, vale a dire un accordo attraverso il quale le parti cooperano in buona fede e con lealtà per risolvere in via bonaria ed amichevole la controversia, attraverso il supporto e l’assistenza degli avvocati e quindi al di fuori dell’aula di tribunale.

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Quando scatta ed alcuni rilevanti aspetti procedurali

È chiaro che una procedura di questo tipo ha la potenzialità di ridurre tempi e costi della lite, attraverso la redazione di una convenzione, vale a dire un patto sottoscritto dalle parti assistite dai difensori. La negoziazione assistita è obbligatoria in casi tassativi, fissati dal legislatore: ciò laddove il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda (rilevabile d’ufficio o eccepita dal convenuto non oltre la prima udienza). Si tratta quindi di aspetti procedurali di grande rilevanza.

Nel dettaglio, l’obbligatorietà della negoziazione assistita opera in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e nei confronti di chi intende avviare in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014). Inoltre, la legge di stabilità 2015 ha previsto un ulteriore caso di negoziazione assistita obbligatoria, nel campo dei contratti di trasporto o di sub-trasporto.

Dal punto di vista procedurale, la negoziazione in oggetto prevede che le parti debbano farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato, che dovrà informare il cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita (si tratta di un dovere di deontologia professionale), con il divieto per lo stesso di impugnare l’accordo al quale abbia contribuito e partecipato.

Nella prassi, l’iter inizia con l’invito alla controparte ad accordarsi al fine di redigere una convenzione di negoziazione assistita. Tale invito va, per legge, redatto in forma scritta, a pena di nullità dell’iter, e sottoscritto dalla parte personalmente, con firma autenticata dal proprio avvocato. Esso deve specificare l’oggetto della lite, con l’avviso che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.) e dell’esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.). Insomma, si tratta di un invito che, se non tenuto in adeguata considerazione, può portare anche a conseguenze di una certa gravità.

A questo punto, è la controparte a doversi esprimere. Pertanto, nei trenta giorni dalla ricezione dell’invito, può rifiutarlo, non aderire o aderire allo stesso. Se l’invito è rifiutato o non accettato nel termine indicato, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nello stesso termine (30 giorni), decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione o dalla dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati delle parti. L’accordo o convenzione che conclude positivamente l’iter, deve indicare per legge anche il termine per l’espletamento della negoziazione, che non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, allungabile di un ulteriore mese su accordo delle parti.

In conclusione, l’accordo risultante dalla negoziazione assistita, firmato da parti e rispettivi avvocati, è da considerarsi – a tutti gli effetti – titolo esecutivo, al pari di una sentenza. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura hanno il dovere di comportarsi lealmente e di garantire la riservatezza di ogni informazione.

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