Gratuito patrocinio civile e penale: cosa copre e a chi spetta

Pubblicato il 21 Ottobre 2018 alle 12:20 Autore: Claudio Garau
Gratuito patrocinio civile e penale: cosa copre e a chi spetta

Gratuito patrocinio civile e penale: cosa copre e a chi spetta

E’ risaputo che intraprendere un processo e portarlo avanti comporta alti costi, sia per la parcella dell’avvocato, sia per quanto riguarda le spese processuali (contributo unificato, marche da bollo, notifiche varie, ecc.). Pertanto il legislatore italiano ha previsto l’istituto del gratuito patrocinio, finalizzato a coprire tutte queste spese da parte dello Stato e a tutelare quindi tutti coloro che, per reddito basso o mancanza di reddito, non potrebbero altrimenti servizi di un legale per intraprendere un processo.

Vediamo nello specifico che cos’è il gratuito patrocinio, le sue caratteristiche e che cosa esattamente copre.

Che cos’è il gratuito patrocinio e quali sono i suoi requisiti

La Costituzione italiana garantisce a tutti il diritto di difesa e quindi tale garanzia è rivolta anche ai cosiddetti “non abbienti” . Ciò significa che ad essi sono assicurati, in ogni caso, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Ne consegue che il legislatore ha previsto che il patrocinio a spese dello Stato valga nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. Per integrare la condizione economica cui riconoscere questa tutela, la normativa fissa che è necessario un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 11.528,41 euro.

In quali procedimenti giudiziari è ammesso il gratuito patrocinio

Tale istituto, nell’ottica di strumento di piena garanzia per chi è in condizioni di difficoltà economiche, è applicato nella generalità dei processi. Pertanto, vale il gratuito patrocinio nel processo penale per una pluralità di soggetti. Nello specifico: chi è indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile oppure civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Negli altri processi (civili, tributari ecc.), invece, occorre – per essere coperti da questo istituto – che le ragioni del richiedente non siano manifestamente infondate. Non dovrà quindi trattarsi della cosiddetta “lite temeraria”.

Esistono casi però in cui il gratuito patrocinio non è ammesso, per la particolare gravità del crimine commesso. Facciamo riferimento a quei soggetti che, pur avendo in teoria i requisiti per accedere all’istituto, sono stati già condannati con sentenza definitiva per reati come, ad esempio, associazione di stampo mafioso o spaccio di sostanze stupefacenti.

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Come attivare il gratuito patrocinio

Vediamo qual è il sistema previsto per attivarlo. Anzitutto la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio deve essere fatta dall’avvocato da cui il soggetto richiedente sarà difeso.

Però le modalità cambiano a seconda che sia processo civile o penale. Nel primo caso, l’istanza di ammissione è presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui dovrà svolgersi il processo. Nel secondo caso, invece, la domanda andrà presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

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Copertura anche per le attività stragiudiziali

Per chiarire se il gratuito patrocinio copra o meno anche le attività stragiudiziali (tutte quelle che l’avvocato compie in favore del proprio cliente, ma al di fuori dell’aula di tribunale), occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Cassazione.

Essa infatti – in una sua sentenza – ha stabilito che il patrocinio a spese dello Stato copre in particolare la difesa in giudizio; però anche l’attività stragiudiziale che sia strettamente legata alla successiva attività in tribunale.

Debbono essere quindi attività connesse e strumentali a ciò che sarà poi l’attività di difesa in giudizio. In conclusione, è da chiarire che la giurisprudenza ha riconosciuto che il gratuito patrocinio vale anche per i casi di mediazione obbligatoria; mentre, in caso di negoziazione assistita, è la stessa legge che autorizza, ove ne sussistano i requisiti, il gratuito patrocinio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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