Contributo addizionale Naspi 2019: importo con rinnovo contratto

Naspi 2019: aumentano gli importi del contributo addizionale che dovrà essere versato dai lavoratori di lavoro, +0,50% per ciascun rinnovo

Contributo addizionale Naspi 2019: importo con rinnovo contratto

Con una circolare emanata da poco, l’Inps comunica alcune novità a proposito della Naspi 2019. Cosa cambia? Aumentano gli importi del contributo addizionale che dovrà essere versato dai lavoratori di lavoro.

Naspi 2019: disincentivare la sottoscrizione di contratti a termine

Con il messaggio n. 121 del 6 settembre 2019, l’Inps vuole fornire alcuni chiarimenti in merito all’applicazione di alcune novità introdotte con il Dl n. 86/2018 altrimenti detto Decreto Dignità. Queste riguardano i datori di lavoro che per ciascun rinnovo di contratto, a partire dal 14 luglio 2018, dovranno versare lo 0,50% in più titolo di contributo addizionale.

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Tale disposizione rientra nel più ampio quadro di disincentivazione dei contratti di lavoro a tempo determinato tratteggiato, appunto, dal Decreto Dignità. Con lo stesso provvedimento, è stata prevista la riduzione a un massimo di 12 mesi della durata del contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione, e a 24 mesi massimo quella del rapporto tra un lavoratore e lo stesso datore di lavoro per lo svolgimento sempre delle stesse mansioni.

Aumenta l’importo dovuto dalle aziende per i contratti a termine

L’Inps comunica che l’importo del contributo addizionale Naspi 2019 a carico dei datori di lavoro aumenta dello 0,50% per ciascun rinnovo contrattuale avvenuto a partire dal 14 luglio 2018. Importante sottolineare come l’aumento dovrà essere calcolato per ciascun rinnovo: dunque, se alla sottoscrizione del contratto il contributo addizionale è applicato nella misura dell’1,4%, al primo rinnovo si applicherà l’1,9% (1,4%+0,5%), al secondo il 2,4% (1,9%+0,5%), al terzo rinnovo il 2,9% (2,4%+0,5%).

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A questo punto, l’Inps precisa che l’aumento del contributo addizionale Naspi non riguarda i contratti con durata inferiore ai 12 mesi (privi di clausola): se questi vengono prorogati oltre i 12 mesi (con prima apposizione della causale) non si parla di rinnovo ma di proroga, quindi, il datore di lavoro non è dovuto al versamento del contributo addizionale. Detto ciò, è chiaro che non sono toccati dalle disposizioni i contratti esclusi dalla Naspi (rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per esempio) ma anche i contratti di lavoratori domestici e i contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

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