Imposta di donazione: aliquote, costo e come si applica. La guida

Imposta di donazione: che cos’è e a quali beni si applica. Come funziona il calcolo, quali possono essere i costi e a chi rivolgersi per il versamento.

Imposta di donazione: aliquote, costo e come si applica. La guida

Per tutta una serie di attività negoziali tra privati, la legge prevede delle imposte da versare all’Erario: tra tali attività, rientra anche la donazione. Vediamo allora come funziona l’imposta di donazione, qual è il costo e le aliquote che entrano in gioco. È infatti preferibile non farsi trovare impreparati, dal punto di vista fiscale, laddove si decida di optare per tale atto di liberalità.

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Imposta di donazione: il contesto di riferimento

L’imposta di donazione in oggetto colpisce, come accennato, gli atti di liberalità, vale a dire tutti quegli atti per cui non è dovuto un corrispettivo o una controprestazione. La tassa in esame non ha ad oggetto soltanto denaro, ma anche beni mobili o immobili. In base al dettato dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione è un contratto: infatti per il suo perfezionamento serve l’incontro delle dichiarazioni e delle volontà di ambo le parti; da una parte c’è la manifestazione di volontà di una parte (il donante) di arricchire l’altra, senza ricevere in cambio alcunché, mentre dall’altra c’è la volontà del donatario, il quale dichiara di accettare l’arricchimento.

Lo scopo o funzione della donazione è meramente economica, vale a dire è mirata all’arricchimento di qualcuno, per spirito di liberalità e volontà di incrementare il patrimonio del donatario, attraverso – ad esempio – la disposizione a favore di quest’ultimo di un diritto, oppure obbligandosi a una prestazione di dare.

L’imposta di donazione è applicata sul valore dei beni o sui diritti, attraverso i quali la proprietà passa ad altro soggetto. La donazione non è appunto gratuita, sul piano fiscale, dato che si applica un’imposta variabile e calcolata sulla base del valore dei beni o dei diritti reali in gioco e sulla base dei soggetti coinvolti nella donazione. Ribadiamo – per ricapitolare in sintesi – che con la donazione avviene un trasferimento di proprietà che può interessare un bene mobile, immobile, la costituzione di un nuovo diritto, la cessione di un credito o la liberazione da un obbligo.

Imposta di donazione: a quali beni si applica e quali ne sono esenti

Al fine del rispetto degli obblighi di legge, l’imposta di donazione va versata, tenendo conto del rapporto di parentela tra donante e donatario. In altre parole, in base al rapporto sussistente tra i soggetti, la normativa in merito prevede aliquote differenti ed eventuali franchigie (ovvero delle esenzioni), che rendono tassabili le donazioni per la parte che va oltre il loro valore. Pertanto, sotto questo valore, non è applicata alcuna imposta di donazione.

L’imposta di donazione si applica soltanto ad alcuni beni, gli stessi per i quali vale anche l’imposta di successione. Tra essi, ricordiamo a titolo meramente esemplificativo: beni immobili e mobili, azioni e quote di partecipazione in società, titoli di Stato, obbligazioni, crediti, cambiali, vaglia cambiari e assegni, se emessi da soggetto residente in Italia.

Tuttavia l’imposta di donazione non si applica se i beni, oggetto dell’atto di liberalità, sono beni mobili di modico valore, oppure se sono destinati a favore di soggetti pubblici come Regioni, Province, Comuni, ma anche Onlus e partiti politici.

Come è calcolata?

A questo punto veniamo all’argomento dei calcolo e dei costi. L’imposta di donazione è versata dal beneficiario di essa, facendo riferimento alle accennate aliquote e franchigie (le soglie minime al di sotto delle quali non si paga nulla allo Stato). Schematizzando abbiamo le seguenti percentuali: 4% (oltre la franchigia di € 1.000.000,00 per ogni beneficiario) se donatari sono il coniuge ed i parenti in linea retta; 6% (oltre la franchigia di € 100.000,00 per ogni beneficiario) se beneficiari sono i fratelli o le sorelle; 6%, ma senza franchigia, se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado; 8%, senza franchigia, se beneficiari della donazione sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti (ad esempio amici, conoscenti o persone comunque diverse dai parenti).

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Per quanto attiene le persone affette da handicap, la nota legge 104 ha previsto per essi alcune agevolazioni fiscali. In particolare, il soggetto invalido è tenuto a pagare l’imposta di donazione solo sulla parte del valore dei beni donati che oltrepassa la franchigia di € 1.500.000,00 (con le aliquote del 4%, 6% o 8% in relazione al grado di parentela/affinità sussistente tra le parti della donazione).

Come è versata?

Per avere una donazione valida secondo la legge, occorre redigere l’atto in presenza del notaio, il quale deve registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate e provvedere materialmente al versamento dell’imposta di donazione e di quella di registro. In conclusione, se la donazione riguarda beni immobili, sono dovute anche le imposte ipotecarie e catastali. L’imposta di donazione va versata in contemporanea alla registrazione del contratto correlato.

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