Donazione formale o informale: differenza e quale scegliere. La guida

Pubblicato il 19 Marzo 2019 alle 11:00 Autore: Claudio Garau

Che cosa sono donazione formale e informale, da quali elementi sono composte per essere ritenute valide. Quando è necessaria la presenza del notaio.

Donazione formale o informale, differenza e quale scegliere. La guida
Donazione formale o informale: differenza e quale scegliere. La guida

Tutti abbiamo già sentito parlare di donazione, però probabilmente non tutti conoscono alcuni differenze fondamentali, insite nel concetto stesso di donazione. È importante venirne a conoscenza, al fine di essere già debitamente informati in caso capitasse di volerne fare una a qualcuno. Vediamo di seguito cosa la legge intende per donazione formale ed informale.

Donazione: che cos’è secondo la legge

Prima di entrare nello specifico della distinzione accennata sopra, è conveniente spendere qualche parola sul concetto stesso di donazione. Essa è comunemente definita anche “regalo” o “gesto di liberalità” e deve sempre intendersi come un contratto, non come un atto unilaterale. Anzi, secondo le regole civilistiche, è da intendersi come “contratto a titolo gratuito”, laddove quindi, a contrappeso della donazione stessa, non è previsto alcun corrispettivo per il donante. È un contratto perché comunque occorre l’accettazione o il consenso del donatario, a ricevere il bene oggetto di donazione. Può infatti accadere che il potenziale donatario non abbia intenzione di ottenere la proprietà del bene. Ciò per esempio nel caso in cui il potenziale regalo provenga da persona con precedenti penali o nel caso in cui sia un bene di dubbia provenienza (tipico il caso di un gioiello o un auto rubata).

In queste circostanze, non essendovi mai un corrispettivo per la donazione, è ben chiara la differenza rispetto alla comune compravendita, detta anche contratto a titolo oneroso.

Donazione formale e informale: che cos’è la forma e qual è la differenza

A questo punto, per definire la distinzione tra donazione formale ed informale, occorre chiarire che cosa la legge intende per forma di un contratto. Essa, in parole semplici, non è altro che il modo o il mezzo, consentito dalla legge, affinché – attraverso di esso – si realizzi validamente il trasferimento di proprietà del bene. E ciò non solo verso donante e donatario, bensì verso tutti. Se infatti conoscenti o familiari scoprissero, anche a distanza di molto tempo, che le regole sulla forma, all’epoca non furono rispettate, si aprirebbe la strada della contestazione della donazione in tribunale.

Sono due i modi per donare, secondo la legge: in modo informale o formale. La donazione di tipo informale è data, in pratica, dalla semplice dichiarazione verbale di fare un regalo, oppure dall’effettuazione di un gesto di liberalità (ad esempio un bonifico). Come detto, ad essa deve seguire l’accettazione (anche tacita) da parte del donatario, altrimenti la donazione non sarà valida. La donazione formale, invece, vuole l’atto pubblico, e cioè vuole la stipulazione di essa presso un notaio e due testimoni. Occorre un atto notarile che, di fatto, la sancisca in presenza anche dello stesso donatario, che deve espressamente accettare.

Donazione formale: che cosa vuol dire donazione di non modico valore?

La legge, sul piano delle donazioni, è tassativa. In tutti i casi la donazione non sia di modico valore (ad esempio una casa o un terreno coltivato), è obbligatoria la presenza del notaio. Il motivo non è difficile da scorgere: tale professionista deve guidare il donante e consigliarlo sull’opportunità di fare un donazione di non modico valore, in modo tale che garantisca che con la donazione non si verifichi un sostanziale impoverimento del donante. Insomma, la sua presenza serve a controllare se il donante effettivamente ha riflettuto e ponderato le sue scelte.

La legge, peraltro, non dà una definizione precisa di “donazione di non modico valore”: ciò perché il valore della donazione andrà parametrato a seconda della situazione concreta, in base all’ammontare delle risorse patrimoniali del donante.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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