Naspi 2019: decorrenza domanda con malattia, la circolare Inps

Con il messaggio n. 4211 l’Inps informa sulla decorrenza del termine per la presentazione della domanda di Naspi 2019 in presenza di malattia. Il testo.

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Naspi 2019: decorrenza domanda con malattia, la circolare Inps

Con il messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019 l’Inps ha fornito dei chiarimenti sulla decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità Naspi 2019 in presenza di evento di malattia, insorto prima o dopo il termine del rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, informa l’Istituto, bisogna tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa in base al contratto stipulato nel rapporto di lavoro.

Naspi 2019 e malattia: il messaggio Inps

Per certe categorie di lavoratori dipendenti, come quelli che hanno un contratto a tempo indeterminato, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, e ciò comporta l’erogazione della relativa prestazione economica. Per quanto riguarda la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni, per la presentazione della domanda di Naspi, l’Inps rimanda alla circolare n. 94 del 2015 (paragrafo 2.6.a.2).

Nell’eventualità di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile da parte dell’Inail dopo il termine del rapporto di lavoro, “il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo che è pari alla durata dell’evento di malattia (o infortunio sul lavoro/malattia professionale) indennizzato“. La scadenza torna a decorrere, al termine di questo evento, per la parte residua.

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Se la malattia/infortunio indennizzabile insorge durante il rapporto di lavoro e si protrae anche dopo il termine dello stesso, la cessazione per la presentazione della domanda di Naspi parte dall’evento in questione. L’Istituto fa riferimento anche a due sentenze della Corte di Cassazione (n. 27167/2009 e n. 17163/2011), ribadendo che la cessazione del rapporto di lavoro rileva per la decorrenza del termine di decadenza poiché determina la cessazione dei mezzi di sussistenza del lavoratore.

Se la copertura del bisogno deriva dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza del termine di decadenza stesso. Inoltre si precisa che il termine di decadenza dei 60 giorni per la presentazione della domanda di Naspi non decorre durante il periodo di malattia per il quale il disoccupato ha titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale. Qualora invece non sia prevista la tutela della malattia oltre il termine del rapporto di lavoro, la scadenza per la presentazione della domanda di Naspi non può essere sospesa e decorre in base alle regole ordinarie.

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Altro riferimento è la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, che ha come oggetto la decorrenza del termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La Cassazione, testualmente, ha stabilito che “la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge”.

In conclusione, “essa, pertanto non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile”. Dunque, l’Inps conclude che nell’ipotesi in cui l’evento di malattia non è indennizzato o indennizzabile, il termine dei 68 giorni, fondamentale per non far decadere la presentazione della domanda di Naspi, non è sospeso, ma decorre in base all’ordinaria normativa.

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