T-Red e multa semaforo rosso: ecco i motivi su cui fondare il ricorso

T-red e multa inflitta per aver superato il semaforo rosso: la mancata taratura del dispositivo annulla la multa? Quali sono i motivi efficaci su cui fondare il ricorso?

T-Red e multa semaforo rosso: ecco i motivi su cui fondare il ricorso

Abbiamo già parlato più volte di circolazione su strada di autoveicoli, multe e ricorsi, essendo sempre caldissimo l’argomento contravvenzioni e conseguenti sanzioni. In tema di autovelox non tarato, abbiamo spiegato che è possibile fare ricorso contro la multa e vincerlo, anche sulla scorta di interessanti e recenti statuizioni da parte della Corte di Cassazione. Qui di seguito vogliamo soffermarci però su un differente dispositivo utilizzato per regolare la circolazione su strada, ovvero il T-red. Vediamo allora se in tema di infrazioni al Codice della Strada, rilevate attraverso il dispositivo citato, ci sono margini per fare un ricorso efficace che porti a non dover pagare la multa.

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T-red: che cos’è?

Prima di chiarire gli aspetti relativi alle multe inflitte attraverso l’uso del T-red, spieghiamo in sintesi cos’è questo dispositivo. Il T-red è una apparecchiatura usata nei pressi di incroci regolati da semaforo, per rilevare e multare gli automobilisti che passano con il rosso, non rispettando dunque le comuni regole del CdS. Il T-red funziona anche di notte e in condizioni di scarsa luce e visibilità. Al passaggio di un veicolo, a due o quattro ruote, il software del T-red controlla lo stato del semaforo e se quest’ultimo ha accesa la luce rossa salva in automatico una serie di immagini antecedenti e successive all’infrazione, in modo da poter ricondurre l’infrazione al trasgressore e multarlo.

È valida la multa se il dispositivo non è stato tarato?

È interessante chiarire se la multa, emessa tramite rilevazione con T-red, è comunque valida, in presenza di un’apparecchiatura non tarata. Ciò in quanto la legge in materia di T-red, non prevede obblighi di revisione periodica dello strumento, a differenza dei ben noti autovelox. Insomma, in queste circostanze più che in altre inerenti la circolazione su strada e le infrazioni al CdS, è determinante il contributo della giurisprudenza. Ebbene possiamo rapidamente concludere che alla luce di quanto nei rilievi svolti da Corte Costituzionale e Cassazione, a differenza di altre apparecchiature come telalaser oppure autovelox, la mancata taratura non può essere sfruttata dall’automobilista che impugna la multa, per vincere il ricorso. Infatti i dispositivi da tarare periodicamente mirano a rilevare la velocità: il T-red svolge un altro tipo di rilevazione e pertanto non può valere per esso l’obbligo di taratura.

Come può difendersi l’automobilista? Ecco su cosa fondare il ricorso contro la multa

A questo punto ci si potrà domandare se l’automobilista può avere qualche altro argomento o spunto che sostenga il suo ricorso contro la multa. Ebbene, anzitutto potrebbe rilevare la causa di giustificazione dell’infrazione, rappresentata dallo stato di necessità, che non di rado rileva in materia di circolazione stradale (ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla telefonata urgente durante la guida). Pertanto, l’urgenza, magari dovuta ad un improvviso problema di salute come un infarto, può salvare dalla multa per aver superato il semaforo rosso.

Secondo illuminante giurisprudenza, inoltre, il ricorrente potrebbe far valere la mancanza della obbligatoria contestazione immediata da parte delle forze dell’ordine, subito dopo l’infrazione consistente nell’esser passati con il semaforo rosso. Tuttavia, è sufficiente che il verbale notificato a casa riporti la motivazione per la quale non è stato possibile fare contestazione immediata, per confermare la validità della multa. In assenza, è però aperto un varco a favore dell’automobilista che, impugnando, potrebbe certamente vincere il ricorso.

Come chiarito dalla Suprema Corte, un’altra strada per una efficace impugnazione potrebbe essere rappresentata dalla prova, data proprio dal ricorrente, del difetto di costruzioneinstallazione o funzionalità del dispositivo T-red. È chiaro però che individuare gli elementi che provino il citato difetto non è operazione facile, neanche con il supporto di un valido avvocato.

Sempre secondo la giurisprudenza – molto utile in tema di contravvenzioni individuate da T-red dato che la legge in materia non è così esaustiva – sussiste in verità un ulteriore possibile appiglio per il ricorrente. Infatti, potrebbe essere assente il presupposto oggettivo per l’installazione: in altre parole, il dispositivo T-red non deve essere installato al solo scopo di costituire un meccanismo “nascosto” per fare cassa. Insomma, deve sussistere una fondata motivazione, legata a ragioni di tutela della circolazione di veicoli e pedoni (ad es. un incrocio pericoloso perché situato in centro città). Analogamente, serve un provvedimento amministrativo comunale per autorizzare l’installazione del dispositivo: in sua assenza, l’automobilista potrà fondare l’impugnazione sulla detta mancanza.

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Concludendo, ricordiamo altresì che il verbale che riporta l’infrazione rilevata dal T-red è nullo laddove manchino dati essenziali come, ad esempio il tipo di veicolo e la targa, la data della violazione, il luogo oppure la regola del CdS violata. Nelle circostanze in cui manchi anche uno solo dei requisiti formali che debbono caratterizzare il verbale, quest’ultimo potrà essere dichiarato nullo dal giudice, con la conseguenza che il guidatore non dovrà pagare alcunché. Analogamente, è nullo il verbale che viene notificato presso l’indirizzo del multato, 90 giorni dopo la violazione.

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